Cassazione Penale, Sentenza n. 11786/2023 del 21/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di revoca dell'ordine di demolizione relativo a opere edilizie abusive. Contestava che: la vendita dell'immobile effettuata dal Comune non poteva impedire il rilascio di un permesso in sanatoria; la demolizione interessava solo alcune superfetazioni su immobile legittimo; la normativa consentirebbe il condono per opere realizzate da terzi su aree pubbliche alle condizioni di legge; le ulteriori superfetazioni non avrebbero modificato irreversibilmente le strutture e, anzi, erano state eliminate; infine sosteneva che la presentazione delle istanze di condono sospende ogni procedimento sanzionatorio comunale fino alla definizione del condono.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi proposti costituissero mera ricostruzione di merito non sindacabile in sede di legittimità e che la Corte di appello avesse correttamente valutato l'esistenza di dati ostativi al rilascio del condono, tra cui la realizzazione, dopo la scadenza dei termini utili, di ulteriori opere abusive che hanno mutato volumetria e conformazione dell'immobile e hanno ostacolato un parere pienamente favorevole della Soprintendenza. Ha quindi confermato il rigetto della richiesta di revoca dell'ordine di demolizione, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 35
La norma consente, nell'ambito della procedura di condono edilizio, limitati interventi di prosecuzione dell'opera abusiva oltre i termini, ma solo per 'completamento funzionale' e nel rispetto rigoroso di condizioni e procedure; tale disciplina è stata interpretata come non applicabile se nel frattempo sono stati eseguiti ulteriori lavori che modificano sostanzialmente l'opera.
Richiamata in relazione alla disciplina del condono edilizio successivo alla L. 47/85; il richiamo sottolinea che la fattibilità del condono va valutata rispetto alla situazione di fatto rilevante alla legge di condono e può essere preclusa da ulteriori abusi realizzati dopo la data utile.
DPR 6 giugno 2001, n. 380, art. 36
Principio secondo cui non è ammessa una sanatoria 'frazionata' che renda sanabili solo parti dell'opera ove la sanatoria sia condizionata o debba escludere altre parti, rafforzando l'orientamento per cui pareri negativi/condizionati (es. della Soprintendenza) possono impedire la sanatoria complessiva.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sez. 3, n. 2231 del 2022
Richiamata per il principio che la domanda di condono va valutata sulla 'fotografia' della situazione di fatto alla data di riferimento: lavori eseguiti dopo il termine utile per il condono impediscono la concessione dello stesso e possono integrare un ulteriore reato.
Massime di principio
- In materia di condono edilizio la valutazione si fonda sullo stato di fatto alla data di riferimento prevista dalla legge: interventi eseguiti dopo tale data e non rientranti in limitati lavori di completamento possono precludere il condono.
- La presentazione della domanda di condono non garantisce automaticamente l'efficacia di sanatoria: se nel frattempo sono stati eseguiti ulteriori abusi che modificano volumetria o conformazione, il condono può risultare inammissibile o subordinato alla rimozione di tali opere.
- Il parere degli organi sovrintendenti (es. Soprintendenza) è determinante: un parere negativo o condizionato può impedire il rilascio del titolo in sanatoria, specialmente se le irregolarità non possono essere eliminate senza incidere sull'opera dichiarata sanabile.
- La cessione o acquisizione dell'immobile da parte di un ente pubblico non legittima automaticamente opere abusive e non trasforma automaticamente in validi i titoli edilizi; la titolarità del suolo è fattore da considerare ma non scioglie i profili di illegittimità antecedenti.
- In sede di cassazione le contestazioni che ricostruiscono il merito dei fatti in contrasto con il giudizio di merito della Corte territoriale sono inammissibili salvo che non emergano vistosi vizi logici o violazioni di legge chiaramente identificabili.
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