Cassazione Civile, Ordinanza n. 20734/2021 del 20/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, n. 254/34/2016. In sede di legittimità è stato però rilevato, in via pregiudiziale, il mancato deposito dell'avviso di ricevimento della notifica del ricorso per cassazione. Dal fascicolo d'ufficio non risultava prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica e tale mancanza non era stata sanata dalla costituzione del contribuente, che era rimasto intimato. Il Procuratore generale aveva chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in subordine il rigetto.
La decisione
La Corte ha rilevato che, in assenza della prova della notifica del ricorso per cassazione, non poteva ritenersi integrato il contraddittorio nei confronti dell'intimato. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso. Non ha provveduto sulle spese, perché il contribuente non ha svolto attività difensiva. Ha inoltre precisato che non si applica l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, poiché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato e difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Non si applica quando la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato e rappresentata dall'Avvocatura generale dello Stato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la prova del perfezionamento della notifica del ricorso è presupposto indefettibile di ammissibilità; in mancanza dell'avviso di ricevimento o di altra prova equivalente, il ricorso va dichiarato inammissibile.
- La costituzione del destinatario non è idonea a sanare la mancanza di prova della notifica quando il destinatario sia rimasto intimato e non abbia svolto attività difensiva.
- Quando la parte soccombente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non opera l'obbligo di versare l'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Come è indicizzato
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