Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20734/2021 del 20/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, n. 254/34/2016. In sede di legittimità è stato però rilevato, in via pregiudiziale, il mancato deposito dell'avviso di ricevimento della notifica del ricorso per cassazione. Dal fascicolo d'ufficio non risultava prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica e tale mancanza non era stata sanata dalla costituzione del contribuente, che era rimasto intimato. Il Procuratore generale aveva chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in subordine il rigetto.

La decisione

La Corte ha rilevato che, in assenza della prova della notifica del ricorso per cassazione, non poteva ritenersi integrato il contraddittorio nei confronti dell'intimato. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso. Non ha provveduto sulle spese, perché il contribuente non ha svolto attività difensiva. Ha inoltre precisato che non si applica l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, poiché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato e difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la prova del perfezionamento della notifica del ricorso è presupposto indefettibile di ammissibilità; in mancanza dell'avviso di ricevimento o di altra prova equivalente, il ricorso va dichiarato inammissibile.
  • La costituzione del destinatario non è idonea a sanare la mancanza di prova della notifica quando il destinatario sia rimasto intimato e non abbia svolto attività difensiva.
  • Quando la parte soccombente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non opera l'obbligo di versare l'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.