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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30232/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato in tre motivi: 1) violazione di legge (art. 178, co.1, lett. c) c.p.p.) per la supposta omissione da parte della Corte d'appello di valutare una memoria difensiva contenente conclusioni scritte inviata via PEC in data 28/04/2022 per l'udienza del 05/05/2022; la difesa sostiene che la Corte ha erroneamente ritenuto non depositata la memoria. 2) vizio di contraddittorietà della motivazione in relazione alla deposizione del teste Le Fosse: si contesta l'affermazione della sentenza che lo indica come teste diretto a riscontro della p.o., perché non sarebbe chiaro se il teste avesse conoscenza diretta dei fatti (posto all'esterno od all'interno dell'abitazione). 3) omessa motivazione circa un documento prodotto dalla difesa (avviso di conclusione indagini su una presunta truffa online risalente a sei giorni prima dei fatti) che, secondo la difesa, inciderebbe sulla credibilità della persona offesa.

La decisione

Rigetto del ricorso. La Corte ha ritenuto il primo motivo infondato perché la memoria trasmessa via PEC non conteneva un contenuto argomentativo autonomo rispetto all'atto di appello (si limitava a reiterare le stesse doglianze), per cui la mancata espressa valutazione non ha leso il diritto di difesa e non integra la nullità evocata. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e manca di confronto critico con la motivazione impugnata; la Corte ha ritenuto credibile la persona offesa e il teste Le Fosse, confermando la responsabilità degli imputati per estorsione aggravata. Il terzo motivo è privo di pregio perché il documento riguarda una vicenda distinta e ancora in fase di accertamento la cui rilevanza probatoria non è stata specificamente dimostrata. Conseguenze: confermata la condanna di merito, rigetto del ricorso, condanna dei ricorrenti alle spese processuali; nulla dovuto alla parte civile che ha chiesto il rigetto.

Norme richiamate

  • D.L. 28 ottobre 2020, n.137, art. 23, comma 8

    art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n.176

    Disciplina la possibilità, nell'ambito delle misure emergenziali, di trattare il procedimento con contraddittorio scritto e prevede la facoltà per le parti di trasmettere conclusioni per via telematica entro termini prefissati; la Corte sottolinea che tale facoltà è esercitabile ma le conclusioni vanno valutate solo se dotate di contenuto argomentativo effettivo.

  • D.L. 28 ottobre 2020, n.137, art. 23-bis

    art. 23-bis D.L. 28/10/2020 n.137 (e successive proroghe)

    Regola i termini procedurali per la trasmissione telematica delle conclusioni (pm entro il 10° giorno; difesa entro il 5° giorno antecedente l'udienza). La Corte ricorda che la presentazione delle conclusioni scritte è facoltativa e che, in mancanza, la corte valuta le conclusioni dell'atto di appello.

  • art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.

    art. 178, co.1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma sulle nullità: la Corte indica che l'omessa valutazione di atti difensivi trasmessi via PEC può integrare una nullità generale a regime intermedio, ma precisa che tale nullità sussiste solo se l'atto aveva contenuto difensivo autonomo e rilevante.

  • art. 24 D.L. 137/2020

    art. 24 del citato decreto (richiamato nella motivazione)

    Prevede le modalità di trasmissione telematica degli atti difensivi; la Corte lo richiama nel definire i termini e le modalità di deposito delle conclusioni scritte.

  • art. 599 c.p.p.

    Richiamato per chiarire che l'esercizio del diritto di intervento dell'imputato, anche nel rito camerale, può avvenire tramite conclusioni scritte; la Corte precisa però che queste devono avere effettivo contenuto argomentativo.

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 3913 del 14/12/2021 (Sciuto)

    Sez. 6, n. 3913 del 14/12/2021, dep. 2022, Sciuto, Rv. 282881

    Decisione citata che aveva ritenuto che l'omessa allegazione/valutazione delle conclusioni inviate via PEC potesse integrare nullità; la Corte, richiamandola, la condivide parzialmente ma la precisa restringendo l'effetto nullificante ai soli casi in cui le conclusioni avessero contenuto argomentativo autonomo.

  • Giurisprudenza: Sez. 6, Sentenza n. 44424 del 30/09/2022

    Sez. 6, Sentenza n. 44424 del 30/09/2022, Rv. 284004

    Ulteriore precedente richiamato a supporto della tesi secondo cui l'omessa attestazione o omessa valutazione di un atto privo di contenuto concreto non determina automaticamente la nullità della decisione.

Massime di principio

  • Le "conclusioni scritte" inviate via PEC devono contenere un contenuto argomentativo autonomo e specifico rispetto all'atto di appello per obbligare il giudice a valutarle: la mera ripetizione dell'atto di appello non produce nullità se omessa dalla decisione.
  • La disciplina emergenziale (art. 23, art. 23-bis e art. 24 del D.L. 137/2020) ha reso facoltativo il deposito di conclusioni scritte; in mancanza il giudice valuta le conclusioni dell'atto di appello.
  • Per censurare la motivazione della corte occorre un confronto critico e specifico con i punti decisivi della sentenza; motivi generici o vaghi sono inammissibili.
  • La produzione di documenti nuovi a sostegno della difesa rileva solo se la loro pertinenza e incidenza sulla credibilità delle fonti di prova è chiaramente dimostrata e direttamente collegata ai fatti decisivi; riferimenti a vicende distinte o ancora in corso non sono di per sé decisivi.
  • In caso di rigetto del ricorso il ricorrente può essere condannato alle spese processuali; la parte civile ottiene comunque quanto richiesto solo se prospetta domande specifiche e fondate.

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