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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11101/2026 del 25/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (correntista)

La controversia

La controversia trae origine da un rapporto di conto corrente bancario sul quale erano stati addebitati, secondo i correntisti, importi illegittimi per interessi passivi anatocistici, commissioni di massimo scoperto, spese e operazioni di investimento non autorizzate o comunque prive di valida base negoziale. In primo grado il tribunale aveva riconosciuto solo in parte la domanda, condannando la banca a una restituzione limitata per la capitalizzazione illegittima degli interessi; in appello era stato riconosciuto un ulteriore importo relativo a operazioni eseguite tramite carta di credito. I correntisti avevano poi proposto ricorso per cassazione, ma la Corte lo aveva dichiarato inammissibile, ritenendo il secondo motivo carente di autosufficienza e non sufficientemente specifico quanto alla censura ex art. 342 c.p.c. contro la decisione di appello. Con il ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., i ricorrenti hanno denunciato errore di fatto della Corte di cassazione, sostenendo che nel ricorso originario erano state in realtà riportate le deduzioni svolte già in citazione e nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., dalle quali risultava che la contestazione riguardava l'inesistenza o invalidità dei contratti e degli atti negoziali posti a fondamento degli addebiti, non solo la mera correttezza contabile delle singole poste. La banca ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per revocazione, revocando l'ordinanza impugnata per errore di fatto. Ha ritenuto che l'affermazione di non autosufficienza del ricorso per cassazione fosse smentita dagli atti, poiché nel ricorso originario erano effettivamente richiamate le deduzioni contenute negli atti di primo grado. Di conseguenza ha cassato la decisione di appello limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese. Il terzo motivo del ricorso per cassazione è stato dichiarato assorbito, perché la declaratoria di inammissibilità del secondo motivo aveva costituito la vera ragione decisoria e assorbito il resto.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    consente la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione nei casi previsti, tra cui l'errore di fatto

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    l'errore di fatto revocatorio deve consistere in una falsa percezione dell'esistenza o inesistenza di un fatto risultante dagli atti

  • art. 342 c.p.c.

    la censura di appello deve essere specifica; la sua asserita violazione era il tema del motivo ritenuto inammissibile

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve contenere l'indicazione specifica degli atti e documenti su cui si fonda, secondo il principio di autosufficienza

  • art. 369, n. 4, c.p.c.

    impone il deposito dei documenti sui quali il ricorso si fonda, in coordinamento con il requisito di autosufficienza

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    richiamato come sede delle deduzioni svolte in primo grado, che il ricorrente sosteneva di avere riportato nel ricorso per cassazione

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato quale norma di riferimento del ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di appello

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio è configurabile quando la decisione di legittimità si fondi sull'inesatta percezione dell'esistenza o del contenuto di un fatto processuale risultante dagli atti, non quando si contesti il modo in cui la Corte ha valutato o interpretato quei fatti.
  • Nel giudizio di revocazione contro una decisione della Cassazione, la doglianza sulla non autosufficienza del ricorso originario è ammissibile solo se viene individuato un errore percettivo specifico sugli atti o sui documenti indicati; non basta una critica alla valutazione giuridica compiuta dalla Corte.
  • Ai fini dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, la parte deve riprodurre o riassumere gli elementi necessari a comprendere la violazione denunciata; tuttavia, se il ricorso conteneva effettivamente il richiamo ai passaggi rilevanti degli atti di merito, l'affermazione opposta può costituire errore di fatto revocatorio.
  • Quando un motivo di impugnazione viene dichiarato inammissibile, le ulteriori argomentazioni sul merito formulate dal giudice restano prive di autonoma efficacia decisoria e non devono essere impugnate separatamente, perché la ragione decisoria è solo la declaratoria di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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