Cassazione Penale, Sentenza n. 27685/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. Ha disposto l'applicazione dell'interdizione per la durata di cinque anni, in conformità a quanto previsto dall'art. 29 cod. pen. e alla giurisprudenza richiamata.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Bergamo perché, pur avendo condannato Fortini per il reato di cui all'art. 216 l. fall., il giudice di merito ha omesso di irrogare la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici. Il ricorso è stato svolto per violazione di legge (artt. 28 e 29 cod. pen.), sostenendo che l'interdizione dai pubblici uffici è dovuta per legge e la sua durata è predeterminata dall'art. 29 cod. pen. con riferimento meccanico alla pena di reclusione effettivamente inflitta, senza discrezionalità del giudice.
Norme richiamate
Norma del fatto-reato per cui Fortini è stato condannato; la condanna per tale reato comporta l'ambito applicativo delle pene accessorie previste dal codice penale
Richiamato come parametro di violazione di legge nel ricorso: il vizio riguarda l'omessa applicazione di una pena prevista dalla legge
Stabilisce che la durata di alcune pene accessorie (tra cui l'interdizione dai pubblici uffici) è predeterminata con riferimento alla pena della reclusione concretamente inflitta; la Corte ha interpretato che tale disciplina non lascia discrezionalità sulliceità dell'applicazione né sulla durata quando il collegamento è meccanico
Sez. 6, n. 3253 del 21/01/2016, Galdini, Rv. 266501
Giurisprudenza di legittimità richiamata che conferma il principio secondo cui la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici è dovuta per legge e può essere applicata anche in sede di legittimità
Massime di principio
- L'interdizione dai pubblici uffici prevista come pena accessoria collegata alla reclusione è obbligatoria quando la norma la collega meccanicamente alla pena principale; il giudice di merito non ha discrezionalità sulla sua irrogazione o sulla durata in tali casi.
- L'omissione di una pena accessoria obbligatoria da parte del giudice di merito può essere censurata con ricorso per violazione di legge e sanata dalla Corte di Cassazione anche con annullamento senza rinvio, disponendo direttamente la pena accessoria.
- Il pubblico ministero ha titolo a proporre ricorso per far valere l'omessa applicazione di pene accessorie previste dalla legge.
- In procedimenti futuri il giudice di merito deve motivare espressamente eventuali ragioni giuridiche che giustifichino la non applicazione di pene accessorie altrimenti dovute; il difensore deve segnalare tempestivamente l'omissione.
- Quando una norma collega la durata della pena accessoria alla pena detentiva concreta, la misura temporale si determina in base alla reclusione effettivamente inflitta e non rimane disposizione discrezionale del giudice.
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