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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 16482/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I lavoratori impugnavano il licenziamento disciplinare del 25.10.2012 basato su più addebiti (abbandono del posto, omessa prestazione, falsa attestazione di presenza e passaggio di consegne, possesso di otto taniche di gasolio ritenute sottratte a RFI). In cassazione contestavano, in particolare, che la Corte d'appello, dopo il rinvio disposto dalla Cassazione, non si era attenuta alla decisione di rinvio omettendo di pronunciarsi su tutte le domande riproposte in riassunzione (non limitandosi alla sola questione della tempestività della contestazione disciplinare), violando gli artt. 112 c.p.c. e le norme processuali richiamate; denunciavano inoltre errori di motivazione e omesso esame di fatti decisivi e profili applicativi dell'art. 18, comma 5, Statuto dei Lavoratori

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso (violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia rispetto alle domande riproposte in sede di riassunzione), assorbiti gli altri motivi. Ha annullato la sentenza della Corte d'appello nella parte oggetto del motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione perché si pronunci anche sulle richieste dei lavoratori (anche quelle che, se accolte, potrebbero dare luogo a tutela reintegratoria e non solo indennitaria). Le spese ulteriori sono regolate in sede di rinvio

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Obbligo del giudice del rinvio di decidere compiutamente sulle domande effettivamente riproposte in riassunzione; la mancata pronuncia configura vizio annullabile.

  • art. 360 c.p.c. (n. 4, n. 5, n. 3)

    art. 360 c.p.c. n. 4, n. 5, n. 3

    Fondamento dei motivi di cassazione: vizio di motivazione (n.4), omesso esame di fatto decisivo (n.5) e altre violazioni processuali (n.3); la Corte ha accolto il motivo ax art.360 n.4 relativo all'omessa pronuncia.

  • art. 384, 392, 394 c.p.c.

    artt. 384, 392, 394 c.p.c.

    Norme richiamate sul giudizio in rinvio e sulla riassunzione degli atti per la prosecuzione del processo dopo la cassazione con rinvio; la Corte ha valutato l'adeguatezza della riassunzione e le conclusioni riproposte.

  • art. 18, comma 5, L. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori)

    art. 18, comma 5 L. n. 300/1970

    Distinzione tra tutela indennitaria 'forte' per contestazione tardiva e possibile tutela reintegratoria: se il vizio è solo di tempestività, la tutela è indennitaria; ma se il ritardo non dirime la questione di merito, il giudice del merito deve valutare le altre ragioni di illegittimità del licenziamento.

  • art. 2697 c.c.

    Regola sulla prova: i ricorrenti denunciavano errata valutazione della prova e violazione del principio secondo cui l'onere della prova incombe su chi deduce il fatto; citato nel contesto dell'errore in iudicando denunciato nei motivi assorbiti.

  • art. 64 lett. k) CCNL

    Previsione contrattuale sulla sanzione per falsificazione di atti aziendali; i ricorrenti avevano contestato l'applicazione di tale clausola rispetto agli atti contestati.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nel contesto delle garanzie processuali e del diritto di difesa invocato dai ricorrenti nel motivo poi assorbito.

  • art. 2106 c.c.

    Principio di proporzionalità tra infrazione e sanzione: i ricorrenti sostenevano che la sanzione del licenziamento fosse sproporzionata rispetto agli addebiti.

  • art. 1, comma 58, L. n. 92/2012

    art. 1, comma 58, L. n. 92/2012

    Norma richiamata nell'atto di reclamo originario; la riassunzione del reclamo doveva contenere le preesistenti conclusioni e motivi per consentire al giudice del rinvio di esaminare tutte le questioni.

  • Sezioni Unite, sentenza n. 30985/2017

    Sez. Un., 27.12.2017, n. 30985

    Giurisprudenza ricordata dalla Corte: stabilisce che il ritardo nella contestazione non è sempre vizio 'genetico' ma può essere vizio funzionale che incide sulla misura della tutela; la Corte di Cassazione ha tuttavia precisato che quella pronuncia riguarda casi in cui l'illecito disciplinare sia stato già accertato e quindi non impedisce al giudice del rinvio di esaminare altre questioni di merito.

  • art. 91 c.p.c.

    Norma sulle spese di lite; i ricorrenti avevano censurato la regolamentazione e la liquidazione degli onorari in appello, censura poi assorbita dalla decisione di cassazione.

  • art. 2233 c.c. comma 2, D.M. n. 55/2014, D.M. n. 37/2018

    art. 2233 c.c. comma 2; D.M. n. 55/2014; D.M. n. 37/2018

    Norme e decreti relativi alla liquidazione dei compensi professionali: contestati dai ricorrenti gli importi liquidati dalla Corte d'appello in violazione di parametri e minimi tariffari; la questione è stata assorbita dall'annullamento e rinvio.

Massime di principio

  • Se la Cassazione annulla per omessa pronuncia su specifici profili e rinvia, il giudice di rinvio deve decidere compiutamente su tutte le domande effettivamente riproposte in riassunzione; omissioni configurano vizio ai sensi dell'art.112 c.p.c.
  • La tardività della contestazione disciplinare, di per sé, può portare a una tutela indennitaria ai sensi dell'art.18 comma 5; tuttavia se il ritardo non è decisivo sul merito, il giudice del rinvio deve comunque valutare gli altri profili di legittimità del licenziamento che potrebbero legittimare la reintegra.
  • Le questioni probatorie e la correttezza della ricostruzione dei fatti devono essere esaminate dal giudice del rinvio se rilevanti per le richieste reintegratorie, non potendosi limitare il giudizio a profili procedurali quando l'accertamento del fatto è ancora controverso.
  • Le censure relative a liquidazione di spese e compensi possono essere decise solo dopo che il giudice del rinvio abbia pronunciato sul merito rimesso; questioni sull'omessa motivazione delle liquidazioni possono diventare irrilevanti se la sentenza impugnata è cassata e rinviata.
  • La giurisprudenza delle Sezioni Unite (es. n. 30985/2017) va interpretata nel suo ambito di applicazione: essa non impedisce che, quando il vizio di tempestività non risolve la questione, il giudice verifichi l'esistenza o meno dell'illecito disciplinare e le conseguenze (reintegra vs indennizzo).

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