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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 16458/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del licenziamento intimato a Gambini (dirigente) per presunti addebiti disciplinari: 1) conferimento di incarichi di brokeraggio a soggetti esterni in violazione dei limiti del mandato e senza procedure di evidenza pubblica; 2) comportamento aggressivo e minaccioso verso la dipendente Maccaferri (urla e minacce durante una telefonata); 3) rescissione unilaterale o gestione autonoma di contratti software (Zucchetti) senza informare il direttore generale. Il lavoratore aveva impugnato il licenziamento e, in sede di opposizione, il Tribunale ha dichiarato il licenziamento illegittimo e liquidato indennità (indennità sostitutiva del preavviso e indennità supplementare). La Corte d'Appello ha confermato integralmente la decisione di primo grado. CINECA ha proposto ricorso per cassazione deducendo (i) carenza/mancata motivazione e omesso esame di prove decisive; (ii) violazione dell'art. 246 c.p.c. per diniego di prove testimoniali (in particolare l'escussione del sig. Plaisant e di altri testi).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di CINECA. Ha ritenuto inammissibili i rilievi sul vizio motivazionale in quanto la ricostruzione dei fatti era conforme tra primo e secondo grado (c.d. doppia conforme) e perché non sono state specificamente censurate tutte le rationes decidendi. Ha altresì ritenuto infondato il motivo relativo alla violazione dell'art. 246 c.p.c.: Plaisant era da considerarsi incapace a testimoniare per un proprio interesse (richiesta di compenso), mentre la mancata acquisizione di altri testi è valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità; inoltre, anche ammessa l'escussione, la Corte territoriale ha comunque ritenuto che l'episodio isolato (telefonata) non sarebbe stato sufficiente di per sé a giustificare il licenziamento. La Corte ha altresì dichiarato inammissibile l'ulteriore censura subordinata che sosteneva la sufficienza di qualsiasi fatto idoneo a ledere il rapporto di fiducia per i dirigenti, perché nuova in sede di legittimità. Condanna di CINECA al pagamento delle spese di giudizio in Cassazione (e specifica liquidazione: euro 6.000,00 più euro 200,00 ed oneri).

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Regole sui motivi di ricorso per cassazione; i giudizi di merito conformi escludono il sindacato in cassazione su fatti e valutazioni probatorie (c.d. doppia conforme) e vincolano l'ammissibilità dei motivi che non impugnano specifiche rationes decidendi

  • art. 246 c.p.c.

    Disciplina dell'incapacità a testimoniare; la Corte ha ritenuto che il sig. Plaisant fosse incapace per l'interesse diretto derivante dalla richiesta di compenso, legittimando il diniego dell'escussione

  • art. 18 L. n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori)

    Richiamata in relazione alla tutela del lavoratore licenziato; nel caso di specie il Tribunale aveva dichiarato inapplicabile l'art. 18 (probabilmente per la qualifica dirigenziale o per il tipo di tutela), principio oggetto della decisione di merito

  • art. 13, co.1 quater, D.P.R. n.115/2002

    Norma sulle maggiori somme eventualmente dovute a titolo di contributo per spese processuali; la Corte dà atto dei presupposti per l'applicazione

  • giurisprudenza di legittimità citata

    Cass. n. 13880/2020; Cass. n. 18641/2017; Cass. n. 22069/2015; Cass. 14.04.2020 n.7803; Cass. 26.03.2012 n.4787

    Principi consolidati circa la doppia conforme (limitazione del sindacato di legittimità sulle prove e sulle valutazioni di fatto), l'inammissibilità di questioni nuove in cassazione e l'onere di indicare dove la questione sia stata previamente dedotta nel merito

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina fatti e valutazioni probatorie già concordemente decise in primo e secondo grado (c.d. doppia conforme): chi impugna in cassazione deve puntare su profili di diritto o dimostrare vizi specifici di motivazione, non semplici divergenze nella valutazione delle prove
  • La richiesta di escussione di un testimone può essere esclusa se il testimone è incapace per interesse (es. vantaggio economico/delibera di credito), ai sensi delle norme sulla testimonianza; tale incapacezza rende legittimo il diniego e la sua impugnazione è difficile in sede di legittimità
  • Una singola contestazione di comportamento scorretto (es. episodio isolato di alterazione dei toni) può non essere sufficiente, di per sé, a giustificare un licenziamento disciplinare, soprattutto se la prova è debole o contraddittoria; il datore deve fornire prova piena della gravità e della ripetitività del comportamento quando invoca la sussistenza della giusta causa
  • La tardività della contestazione disciplinare e la conoscenza dei fatti da parte degli organi aziendali (es. presidente) possono indebolire la posizione del datore di lavoro riguardo alla legittimità del licenziamento
  • Questioni nuove o argomenti non discussi nel merito non possono essere introdotti per la prima volta in cassazione: per ottenere accoglimento è necessario che il motivo sia stato previamente dedotto e puntualmente rappresentato nei gradi di merito

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