Cassazione Civile, Sentenza n. 16479/2023 del 09/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La RAI impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato l'annullamento del licenziamento disciplinare intimato a Fausto Carboni (direttore della fotografia) per fatti connessi a presunte rivelazioni di capitolati tecnici e utilità ricevute. La RAI deduceva, in sintesi: Errata applicazione della legge 27.3.2001 n.97 (artt. 3-5) che, secondo la società, avrebbe limitato il potere di adottare il licenziamento prima del giudicato; violazioni delle norme contrattuali e codicistiche (CCL RAI, Regolamento disciplinare, Codice Etico, artt. 2104, 2105 e 2119 c.c.); carenza nella valutazione probatoria da parte della Corte d'appello, che avrebbe illegittimamente rifiutato richieste istruttorie, in particolare l'acquisizione degli atti del procedimento penale parallelo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso della RAI (omesso esame di fatto decisivo / rifiuto istruttorio relativo all'acquisizione degli atti del procedimento penale) ritenendo che la Corte d'appello abbia errato nel rigettare a priori l'istanza di acquisizione degli atti penali, poiché tali atti potevano essere potenzialmente decisivi per la valutazione disciplinare. Ha assorbito il secondo motivo del ricorso principale. Ha rigettato il ricorso incidentale di Carboni (qualificato come condizionato). Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione perché riesamini l'istanza istruttoria e regoli le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che le disposizioni non impediscono, di per sé, l'avvio o la conclusione di un procedimento disciplinare prima della sentenza penale irrevocabile. L'art. 3 riguarda trasferimenti dopo il rinvio a giudizio; l'art. 4 disciplina sospensioni in caso di condanna anche non definitiva; l'art. 5 comma 4 disciplina l'avvio/proseguimento del procedimento disciplinare entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza irrevocabile. Pertanto, nella fattispecie (nessun rinvio a giudizio o condanna irrevocabile al momento), la legge non precludeva l'azione disciplinare, pur richiedendo attenzione ai profili probatori.
Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori)
La tutela reintegratoria (reintegrazione nel posto di lavoro) è stata applicata dal giudice di merito in caso di insussistenza della condotta addebitata; la Cassazione non ha modificato tale statuizione di merito, rinviando però per la valutazione istruttoria mancata.
Richiamati dalla RAI come fondamento degli obblighi di diligenza e fedeltà e delle conseguenze disciplinari; la Corte ha considerato le norme rilevanti al contesto disciplinare ma la loro applicazione concreta richiede adeguata prova dei fatti contestati.
art. 360, primo comma, n. 5 (motivo di cassazione)
Il vizio di motivazione per omesso esame di fatto decisivo è stato ritenuto fondato: la Cassazione può censurare il mancato esame/ammissione di prove quando esse siano potenzialmente decisive e il ricorso sia autosufficiente nel descriverle.
Legge 23 ottobre 1969 n. 604
Richiamata nella censura della RAI (motivo di diritto del lavoro relativo ai licenziamenti), ma la decisione della Cassazione si è focalizzata soprattutto sulla questione istruttoria e sull'interpretazione della L. 97/2001.
Massime di principio
- La legge 97/2001 non costituisce, in tutti i casi, un divieto assoluto per il datore di lavoro di avviare o concludere un procedimento disciplinare prima di una sentenza penale irrevocabile; le sue fattispecie (rinvio a giudizio, condanna) disciplinano specifiche misure come trasferimenti o sospensioni ma non sempre impediscono l'azione disciplinare.
- Il datore di lavoro può avviare un procedimento disciplinare anche se il lavoratore è sottoposto a indagini penali, ma l'irrogazione della sanzione più grave (licenziamento) richiede una base probatoria solida e specifica, valutata dal giudice civile in chiave disciplinare.
- Se il datore chiede acquisizione di atti di un procedimento penale nel giudizio civile sul licenziamento, tale istanza non può essere respinta acriticamente: il richiedente deve indicare l'oggetto e la rilevanza degli atti, ma il giudice di merito deve valutare concretamente la potenziale decisività di quegli atti e, se rilevanti, consentirne l'acquisizione.
- In sede di cassazione, la censura per omesso esame o mancata ammissione di prove è ammissibile solo se il ricorso contiene l'indicazione precisa delle circostanze da provare, dei testi/designazioni e dimostra la ritualità e tempestività della istanza istruttoria; la Corte di legittimità verifica se la prova non esaminata sarebbe stata realmente decisiva.
- Se nel merito viene accertata l'insussistenza della condotta addebitata, si applicano le tutele reintegratorie previste dall'art. 18 Statuto dei lavoratori; tuttavia, la valutazione del quantum risarcitorio e della retribuzione globale di fatto resta oggetto di specifica determinazione giudiziale.
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