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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 16102/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti avevano chiesto l'assegno sociale all'INPS; la prestazione era stata negata dall'INPS per l'insussistenza del requisito dell'effettività della residenza in Italia. I ricorrenti hanno prodotto certificati di residenza, carta d'identità e tessera sanitaria e hanno sostenuto che il domicilio in Romania fosse solo fiscale; l'INPS e i giudici di merito hanno ritenuto invece che risultasse un domicilio/residenza effettiva in Romania (Bucarest) e che uno dei richiedenti fosse deceduto lì e avesse beneficiato di un'indennità rumena analoga. Inoltre era rilevante il requisito del soggiorno continuativo di almeno dieci anni in Italia previsto dalla normativa. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato violazione di norme (art. 3 legge n.335/1995 e successive modifiche) e vizio di motivazione rispetto alla valutazione della prova della residenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo formulato dai ricorrenti fosse una confusione tra doglianza di diritto e doglianza di fatto (censura mista), mirando in realtà a rimettere in discussione valutazioni di fatto compiute dai giudici di merito, non sindacabili in Cassazione se non nei limiti dell'art. 360 n.5 c.p.c. Ha inoltre richiamato il divieto previsto dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (doppia conforme) e l'obbligo di indicare specificamente le ragioni di diversità tra le decisioni di primo grado e di appello, cosa non fatta. I ricorrenti non hanno neppure ottemperato agli oneri di specificazione e allegazione relativi a documenti (artt. 366 e 369 c.p.c.). Per questi motivi il ricorso è stato rigettato come inammissibile e i ricorrenti sono stati condannati alle spese di giudizio (importi indicati in sentenza) oltre agli oneri previsti (possibile contributo unificato).

Norme richiamate

  • Legge n. 335 del 1995, art. 3

    art. 3, co. 3 / art. 3, co. 6 (citati nel testo)

    La norma disciplina il diritto all'assegno sociale e i requisiti (tra cui la residenza/soggiorno). La Corte ha ritenuto che i ricorrenti non abbiano dimostrato l'effettiva permanenza in Italia nei termini richiesti, quindi il requisito previsto dalla legge non risultava soddisfatto.

  • Legge n. 40 del 1998

    Estende la provvidenza agli stranieri titolari di carta di soggiorno; la Corte ha richiamato che tali disposizioni richiedono il possesso dei relativi requisiti di soggiorno e continuità, non dimostrati nel caso.

  • D.L. n. 112 del 1998

    Ha introdotto il requisito del soggiorno continuativo di almeno dieci anni; la Corte ha ritenuto che i ricorrenti non abbiano provato tale periodo di soggiorno continuativo in Italia.

  • Codice civile, art. 43

    Distinzione tra residenza e domicilio; la Corte di merito ha valutato la documentazione straniera come indice di domicilio/residenza effettiva in Romania e non di residenza effettiva in Italia.

  • Codice di procedura civile, art. 360, n. 5

    Limita il sindacato di legittimità sui fatti al caso dell'omesso esame di un fatto storico decisivo; la Corte ha richiamato il ridotto ambito di intervento della Cassazione sulla motivazione di merito.

  • Codice di procedura civile, art. 348-ter, comma 5

    art. 348-ter, comma 5 c.p.c.

    Prevede l'ipotesi della doppia conforme (conferma della decisione di primo grado anche in appello) con conseguente inammissibilità di talune doglianze in Cassazione salvo indicazione delle ragioni di diversità; la Corte ha applicato questo divieto ritenendo inammissibile la censura non adeguatamente circostanziata.

  • Codice di procedura civile, artt. 366 n. 6 e 369 n. 4

    art. 366, n. 6 e art. 369, n. 4 c.p.c.

    Regole sull'allegazione e produzione dei documenti e sulla specificazione delle prove; la Corte ha rilevato che i ricorrenti non hanno rispettato gli oneri di specificazione e allegazione relativi ai documenti prodotti.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, co.1-quater

    art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n.115/2002

    Norma sul contributo unificato; la Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per imporre ai ricorrenti l'eventuale ulteriore contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • La prova della "residenza effettiva" in Italia per ottenere l'assegno sociale richiede elementi concreti e continui di presenza e non si esaurisce nella sola certificazione anagrafica; documentazione estera che attesti domicilio/residenza all'estero può prevalere.
  • Se le decisioni di primo grado e d'appello sono conformi (doppia conforme), la Corte di Cassazione è largamente preclusa dal sindacare le valutazioni di fatto a meno che il ricorrente non indichi puntualmente le ragioni di divergenza tra le due pronunce.
  • In Cassazione non è ammissibile una censura che mescoli argomenti di diritto e questioni di fatto senza separarle: le questioni di fatto restano in gran parte sottratte al controllo di legittimità.
  • Chi lamenta difetto di motivazione deve circoscrivere la censura all'omesso esame di un fatto storico decisivo e, nei casi di doppia conforme, deve mostrare concretamente le differenze fattuali tra le decisioni impugnate.
  • È obbligatorio rispettare gli oneri di allegazione e specificazione dei documenti processuali (artt. 366 e 369 c.p.c.); omissioni procedurali nella produzione documentale possono determinare l'inammissibilità del ricorso.
  • La presenza di prestazioni o domicili fiscali all'estero (es. pensione estera o aiuto sociale estero) costituisce un elemento probatorio rilevante per valutare la residenza effettiva e può giustificare il diniego dell'assegno sociale se non controprovato con prove solide di dimora stabile in Italia.

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