Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 11/05/2017 n. 11608 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della C.T.R. Calabria che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro l'annullamento degli avvisi di accertamento IRPEG e IRAP relativi agli anni 1999 e 2000. L'inammissibilità era stata dichiarata perché l'appello era stato sottoscritto da un funzionario qualificatosi come delegato dal direttore dell'ufficio, senza il deposito della delega. L'Agenzia ha sostenuto che il potere rappresentativo del funzionario che firma per il direttore deve presumersi, salvo contestazione e prova della sua mancanza.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la provenienza dell'atto dall'ufficio periferico e l'idoneità del sottoscrittore a rappresentarne la volontà si presumano anche in assenza della produzione di una specifica delega. La presunzione può essere superata solo mediante l'eccezione e la prova che il firmatario non appartenga all'ufficio appellante o abbia usurpato il potere di impugnazione. La sentenza della C.T.R. è stata cassata con rinvio alla C.T.R. Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Art. 327 c.p.c.

    La modifica ha sostituito il termine annuale con il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

    La Corte ha chiarito che il termine semestrale introdotto dalla modifica legislativa si applica soltanto ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009, non alle successive fasi o ai successivi gradi di giudizio di procedimenti già iniziati.

  • Art. 58, comma 10, L. 18 giugno 2009, n. 69

    La disposizione transitoria limita l'applicazione della nuova disciplina del termine breve per l'impugnazione ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, un appello sottoscritto da un funzionario che firma per il direttore dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate è normalmente considerato proveniente validamente dall'amministrazione anche se la delega non viene materialmente depositata.
  • La mancanza della delega non determina automaticamente l'inammissibilità dell'appello: il contribuente deve contestare specificamente la legittimazione del firmatario e provare che non apparteneva all'ufficio o che abbia usurpato il potere di impugnare.
  • Quando una sentenza viene cassata per un errore processuale, la Corte può rinviare la causa al giudice di merito, che dovrà esaminare nuovamente la controversia e provvedere anche sulle spese.
  • Per stabilire quale termine di impugnazione si applichi, occorre considerare la data di instaurazione del giudizio originario, non quella di apertura di un successivo grado o fase processuale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.