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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36819/2023 del 05/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Firenze per "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione". In particolare si censura che la Corte ha attribuito rilevanza penale alla condotta sulla base di una valutazione che equivale a responsabilità colposa (mancanza di oculatezza nell'utilizzo del denaro sociale all'atto dell'acquisto dell'autovettura), mentre il reato di bancarotta fraudolenta richiede il dolo. Si rileva inoltre incongruenza nella valutazione del valore del veicolo: la Corte attribuisce un valore di circa euro 4.000-5.000 mentre un teste (Tornei) ha indicato euro 1.000 come prezzo di acquisto; la successiva rivendita negli Emirati Arabi a euro 4.600 sarebbe dovuta all'abilità del venditore. Si contesta l'assenza di perizia per la determinazione del valore dell'autovettura e la mancanza di motivazione sul perché dalle dichiarazioni del teste emergerebbe quel valore. Infine si osserva che la vendita non si colloca in una situazione di evidente difficoltà finanziaria della società né ha determinato il dissesto, elementi rilevanti per il reato contestato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo fondato e ha annullato la sentenza impugnata in relazione alla posizione di Cristiana Angiolini, disponendo il rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. La decisione si basa sul difetto di motivazione della sentenza impugnata: non è stata effettuata una perizia sul valore del veicolo, la motivazione è risultata apodittica circa la determinazione del valore e non è stata spiegata la ragione per cui la deposizione del teste dimostrerebbe il valore attribuito. Inoltre non sono state chiarite le ragioni per ritenere che la ricorrente avesse consapevolezza del divario tra prezzo d'acquisto e prezzo di rivendita, tenuto conto anche delle modifiche e dei problemi di funzionamento del veicolo. Di conseguenza la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale nei confronti della Angiolini è stata annullata e la posizione rinviata per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • r.d. 16 marzo 1942 n. 267, art. 219

    Viene richiamata la disciplina delle circostanze attenuanti previste dall'art. 219; nella vicenda è stata applicata in sede di merito ma la Cassazione non entra nel merito delle attenuanti, focalizzandosi sul difetto di motivazione riguardo gli elementi costitutivi del reato

  • r.d. 16 marzo 1942 n. 267, art. 216

    Richiama le pene accessorie previste per il reato di bancarotta; la Corte territoriale le aveva applicate ma la Cassazione ha annullato la condanna sostanziale e quindi anche le relative misure accessorie vanno riconsiderate nel nuovo giudizio

  • codice di procedura penale, art. 546, comma 1, lett. e)

    come modificato dall'art. 1, comma 52, legge 23 giugno 2017, n. 103

    La sentenza ribadisce l'obbligo del giudice di esporre in modo conciso i motivi di fatto e di diritto e i criteri di valutazione della prova adottati; l'inadempimento a tale obbligo giustifica l'annullamento quando la motivazione risulta apodittica o priva di argomentazione sufficiente

Massime di principio

  • Per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale è necessario dimostrare il dolo: la mera negligenza o mancanza di oculatezza non è sufficiente a fondare la responsabilità penale
  • Quando la valutazione economica di un bene è centrale per l'accusa (es. presunto depauperamento mediante vendita a prezzi inferiori al valore), il giudice deve fondare la stima su elementi probatori adeguati (perizia, dichiarazioni chiaramente motivate) e spiegare il rapporto probatorio
  • Una motivazione apodittica o puramente descrittiva che non espone i criteri di valutazione della prova può determinare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 546 c.p.p.
  • La mera vendita di un bene a prezzo inferiore non è automaticamente indice di bancarotta fraudolenta: occorre il nesso con la crisi della società e la prova dell'intento di arrecare pregiudizio ai creditori
  • In caso di contrasto probatorio (dichiarazioni di testi discordanti, assenza di perizia tecnica) il giudice deve illustrare le ragioni per preferire una versione rispetto alle altre; la mancata spiegazione rende la motivazione insufficiente
  • Se la Corte d'appello modifica la decisione del Tribunale in punto di fatto (es. sul prezzo di acquisto o di rivendita), la Cassazione controlla la congruità della motivazione e può disporre il rinvio per un nuovo esame qualora emergano carenze argomentative

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