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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35654/2022 del 05/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

Un istituto di credito aveva notificato un decreto ingiuntivo a una società in liquidazione e ai fideiussori per crediti derivanti da aperture di credito in conto corrente. Gli ingiunti proponevano opposizione e, tra le altre difese, chiedevano di accertare e dichiarare la nullità totale delle fideiussioni perché riproducenti clausole di uno schema ABI del 2003 ritenuto contrario a norme imperative antitrust. Il tribunale adito riteneva che la domanda investisse una questione riservata alla sezione specializzata in materia di impresa e dichiarava la propria incompetenza funzionale in favore del tribunale sede di tale sezione, revocando il decreto ingiuntivo e compensando le spese. La banca proponeva regolamento di competenza deducendo, da un lato, che la questione sulle fideiussioni sarebbe stata solo un'eccezione riconvenzionale e non una domanda, e, dall'altro, che la causa di opposizione relativa alla debitrice principale dovesse comunque restare al giudice dell'ingiunzione senza attrazione per connessione alla sezione imprese.

La decisione

La Corte ha accolto il regolamento solo sul piano della ripartizione della competenza tra i due giudizi: ha affermato che la domanda riconvenzionale di nullità delle fideiussioni appartiene alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Trento, mentre la causa di opposizione a decreto ingiuntivo resta di competenza inderogabile del Tribunale di Rovereto, giudice che ha emesso il monitorio. Ha quindi cassato la statuizione impugnata nella parte in cui non aveva separato le cause e aveva attratto l'intera opposizione alla sezione imprese. Le spese del regolamento sono state rimesse al giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 40 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di connessione e competenza.

  • art. 3 d.lgs. n. 168 del 2003

    La Corte lo richiama per affermare la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa sulle controversie antitrust e sulle azioni che implicano l'accertamento della nullità dell'intesa a monte.

  • art. 4 d.lgs. n. 168 del 2003

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di competenza delle sezioni specializzate.

  • art. 645 c.p.c.

    La competenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo sulla causa di opposizione è qualificata come funzionale, inderogabile e non modificabile per connessione.

  • art. 36 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate con riguardo alla riconvenzionale e alla gestione separata delle cause.

  • art. 33, comma 2, L. n. 287 del 1990

    Le controversie rientranti in tale ambito, e quelle sulla violazione della normativa antitrust UE, sono attratte alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa.

  • art. 2, comma 2, lett. a), L. n. 287 del 1990

    La nullità della fideiussione conforme allo schema ABI è collegata alla dedotta contrarietà di clausole a tale disposizione antitrust.

  • art. 295 c.p.c.

    La coordinazione tra giudizi separati, in presenza dei relativi presupposti, è affidata alla sospensione necessaria.

Massime di principio

  • La domanda volta ad accertare la nullità di una fideiussione che riproduca uno schema contrattuale ABI contenente clausole contrastanti con la normativa antitrust integra una controversia che appartiene alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa, poiché implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata a monte.
  • Nell'opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza funzionale del giudice che ha emesso il monitorio è inderogabile e non può essere modificata per ragioni di connessione.
  • Se nell'opposizione a decreto ingiuntivo è proposta una domanda riconvenzionale devoluta alla sezione specializzata in materia di impresa, il giudice dell'opposizione deve separare le cause: la causa monitoria resta al giudice dell'ingiunzione, mentre la riconvenzionale va rimessa al giudice competente per materia.
  • La qualificazione come domanda riconvenzionale o come mera eccezione dipende dal contenuto della deduzione processuale: la richiesta di accertare e dichiarare la nullità con efficacia di giudicato non si esaurisce in una difesa paralizzante, ma introduce una vera domanda autonoma.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTitoli di credito
RamiProcesso civileCommercialeSocietario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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