Cassazione Civile, Ordinanza n. 22482/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di un'intimazione di pagamento notificata a mezzo PEC per un importo dovuto in relazione a una cartella IRPEF relativa all'anno d'imposta 2003. In appello la corte tributaria regionale aveva accolto il gravame dell'ente impositore/riscossore e aveva posto a carico del contribuente spese di lite liquidate in misura pari a euro 200 per ciascun grado di merito, dunque complessivamente inferiori ai parametri tabellari applicabili in base al valore della causa. Il ricorso per cassazione è stato proposto con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come aggiornato dal d.m. 8 marzo 2018 n. 37, delle tabelle nn. 1 e 3, nonché dell'art. 91 c.p.c., per avere il giudice di appello liquidato i compensi del difensore della parte vittoriosa in misura inferiore ai minimi tabellari e senza specificare le somme per fasi.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo: ha affermato che, pur non essendo più inderogabili i minimi tariffari dopo il d.m. n. 55/2014, la liquidazione deve comunque rispettare i parametri di riferimento e, nel caso concreto, la misura riconosciuta nei due gradi di merito era palesemente inferiore ai parametri minimi in relazione al valore della causa. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo sulle spese. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito ex art. 384 c.p.c., rideterminando le spese dei giudizi di merito e ponendole in solido a carico dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Ha inoltre condannato le resistenti, sempre in solido, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del ricorrente.
Norme richiamate
art. 4 d.m. 10 marzo 2014, n. 55
I parametri di liquidazione dei compensi forensi costituiscono criteri di orientamento e misura economica standard della prestazione; il giudice deve giustificare lo scostamento apprezzabile dai parametri medi.
Aggiorna i parametri del d.m. n. 55/2014 applicabili alla liquidazione delle spese.
La parte soccombente va condannata alla rifusione delle spese di lite secondo corretta liquidazione dei compensi.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Consente la deduzione in cassazione della violazione e falsa applicazione di norme di diritto nella liquidazione delle spese.
La Corte può decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto, procedendo direttamente alla liquidazione delle spese.
art. 111 Cost.
Il principio di economia processuale e ragionevole durata del processo giustifica la decisione nel merito senza rinvio se la liquidazione è ancorata a parametri di legge.
Massime di principio
- Dopo l'abolizione dell'inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri forensi continuano a fungere da criterio di riferimento vincolante in senso funzionale: il giudice non può discostarsene in modo apprezzabile senza darne adeguata giustificazione.
- Se la liquidazione delle spese di lite è impugnata per cassazione e non occorrono accertamenti di fatto, la Corte può cassare la decisione sul punto e rideterminare direttamente le spese nel merito, evitando un inutile rinvio.
- Quando la liquidazione delle spese di merito risulta inferiore ai parametri tabellari applicabili in relazione al valore della causa, sussiste violazione di legge censurabile in cassazione.
- La condanna alle spese segue la soccombenza e deve essere correttamente quantificata anche con riferimento alle singole fasi o ai gradi di giudizio, secondo i parametri normativi vigenti.
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