Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 20798/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto infondate o inammissibili tutte le censure relative alla responsabilità per ricettazione, alla quantificazione della pena e al diniego della sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per ricettazione e determinato il trattamento sanzionatorio. In cassazione ha dedotto tre censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità per il reato di ricettazione, assumendo che la Corte territoriale avesse mal valutato gli elementi di prova e non avesse dato adeguato conto della sua versione alternativa dei fatti; 2) mancanza di motivazione sulla quantificazione della pena, ritenuta eccessiva; 3) erronea applicazione della norma processuale e vizio motivazionale per il diniego della sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché meramente riproduttivo delle doglianze già esaminate e disattese in appello, quindi privo di specificità; ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la critica sulla motivazione per relationem, osservando che le motivazioni di primo e secondo grado si integravano in un unico corpo decisionale. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la quantificazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, nel caso concreto, la motivazione era congrua, considerando la gravità del fatto, il numero e la tipologia dei beni oggetto di ricettazione e i numerosi precedenti penali. Anche il terzo motivo è stato ritenuto infondato, poiché la valutazione sulla concedibilità della sanzione sostitutiva attiene al fatto ed era stata logicamente motivata con riferimento alle modalità della condotta, alla gravità del fatto, ai precedenti penali specifici e alle pendenze recenti, giudicate incompatibili con la finalità preventiva della sostituzione.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    La graduazione della pena, compresi aumenti, diminuzioni e determinazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata secondo criteri legali e con motivazione congrua.

  • art. 133 c.p.

    La pena deve essere commisurata in relazione ai criteri legali di gravità del reato e personalità del reo; il giudice deve dar conto degli elementi ritenuti decisivi ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio.

  • art. 648 c.p.

    Il reato di ricettazione è stato ritenuto integrato sia sotto il profilo materiale sia sotto quello soggettivo sulla base delle risultanze processuali valorizzate dai giudici di merito.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre in modo pedissequo le doglianze già dedotte in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La motivazione della sentenza di appello può essere legittimamente integrata per relationem con quella di primo grado quando le due decisioni siano coerenti e si saldino in un unico complessivo percorso argomentativo.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se la motivazione dà conto, in modo non manifestamente illogico, degli elementi valorizzati ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p.
  • La valutazione circa la concedibilità di una sanzione sostitutiva della pena detentiva breve costituisce apprezzamento di fatto, sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità della motivazione.
  • Ai fini del diniego della sostituzione della pena detentiva possono essere valorizzati, in chiave prognostica, le modalità del fatto, la gravità della condotta, i precedenti penali specifici e le pendenze per fatti analoghi, se logicamente collegati al giudizio di inidoneità della misura a prevenire ulteriori reati.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioniPena e commisurazione
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.