Ordinanza n. 2049/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza) n. 00151/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Piemonte, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro la disciplina regolatoria contestata
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Piemonte che aveva negato la sospensione degli effetti della disciplina regolatoria adottata dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti. La disciplina sarebbe entrata in vigore il 1° giugno 2026 e avrebbe riconosciuto emolumenti agli utenti, imponendo alla società, nelle more della decisione di merito fissata per il 10 luglio 2026, soprattutto oneri amministrativi connessi alla gestione delle richieste degli utenti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo insussistente il requisito del periculum in mora. Il pregiudizio prospettato dalla società, consistente prevalentemente negli oneri amministrativi derivanti dalla gestione delle richieste degli utenti, non è stato ritenuto grave e irreparabile. Nel bilanciamento degli interessi, il Collegio ha attribuito rilievo anche all'interesse degli utenti all'entrata in vigore della disciplina e al riconoscimento degli emolumenti loro spettanti. L'ordinanza cautelare del TAR è stata quindi confermata. Le spese del grado d'appello sono state compensate per la peculiarità delle questioni trattate.
Norme richiamate
Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato; il ricorso è stato deciso con rigetto dell'impugnazione dell'ordinanza cautelare del TAR.
Massime di principio
- La tutela cautelare non può essere concessa quando il pregiudizio allegato consiste prevalentemente in oneri amministrativi o organizzativi non connotati da gravità e irreparabilità.
- Nel bilanciamento cautelare devono essere considerati anche gli interessi degli utenti destinatari degli effetti favorevoli della disciplina regolatoria la cui entrata in vigore è contestata.
- La prossimità della decisione di merito non comporta di per sé la sospensione della disciplina impugnata: occorre comunque dimostrare un pregiudizio grave e irreparabile per il periodo intermedio.
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