Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 2049/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma ​dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza) n. 00151/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202603950

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Piemonte, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro la disciplina regolatoria contestata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Piemonte che aveva negato la sospensione degli effetti della disciplina regolatoria adottata dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti. La disciplina sarebbe entrata in vigore il 1° giugno 2026 e avrebbe riconosciuto emolumenti agli utenti, imponendo alla società, nelle more della decisione di merito fissata per il 10 luglio 2026, soprattutto oneri amministrativi connessi alla gestione delle richieste degli utenti.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo insussistente il requisito del periculum in mora. Il pregiudizio prospettato dalla società, consistente prevalentemente negli oneri amministrativi derivanti dalla gestione delle richieste degli utenti, non è stato ritenuto grave e irreparabile. Nel bilanciamento degli interessi, il Collegio ha attribuito rilievo anche all'interesse degli utenti all'entrata in vigore della disciplina e al riconoscimento degli emolumenti loro spettanti. L'ordinanza cautelare del TAR è stata quindi confermata. Le spese del grado d'appello sono state compensate per la peculiarità delle questioni trattate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato; il ricorso è stato deciso con rigetto dell'impugnazione dell'ordinanza cautelare del TAR.

Massime di principio

  • La tutela cautelare non può essere concessa quando il pregiudizio allegato consiste prevalentemente in oneri amministrativi o organizzativi non connotati da gravità e irreparabilità.
  • Nel bilanciamento cautelare devono essere considerati anche gli interessi degli utenti destinatari degli effetti favorevoli della disciplina regolatoria la cui entrata in vigore è contestata.
  • La prossimità della decisione di merito non comporta di per sé la sospensione della disciplina impugnata: occorre comunque dimostrare un pregiudizio grave e irreparabile per il periodo intermedio.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareRegolazione dell'energia (ARERA)Trasporto marittimo e aereo
RamiProcesso amministrativoAutorità indipendenti e regolazioneTrasporti e circolazione
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.