Cassazione Penale, Sentenza n. 9532/2022 del 21/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per rapina pluriaggravata: 1) vizio di motivazione per la qualificazione del fatto come rapina anziché come furto con strappo, sostenendo che la violenza fosse rivolta alla cosa e non alla persona (dalla querela emergeva un unico atto volto allo strappo dell'orecchino); 2) violazione di legge per l'applicazione cumulativa e integrale delle aggravanti (recidiva reiterata infraquinquennale e aggravante speciale per la vittima ultrasessantacinquenne) senza tener conto del criterio mitigatore previsto dall'art. 63, quarto comma, c.p., con conseguente erroneo calcolo dell'aumento per recidiva
La decisione
Il motivo relativo alla qualificazione del fatto è stato rigettato: la Corte di Cassazione ha ritenuto che la violenza descritta ("un ceffone all'altezza dell'orecchio destro" per sfilare l'orecchino) fosse idonea a superare la resistenza della persona e quindi configurasse rapina, richiamando la giurisprudenza consolidata. Quanto alla censura sull'applicazione delle aggravanti, la Corte ha accolto la doglianza: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bari per la rideterminazione dell'aumento per la recidiva, tenendo conto del criterio mitigatore di cui all'art. 63, quarto comma, e del limite indicato (misura non eccedente il terzo secondo la regola generale dell'art. 64 c.p.). Nel resto il ricorso è dichiarato inammissibile e l'affermazione di responsabilità del RICCO è dichiarata irrevocabile
Norme richiamate
Il quarto comma impone un criterio mitigatore quando concorrono più circostanze aggravanti, con la conseguenza che la cumulazione degli aumenti deve essere temperata; la Corte ha ritenuto necessario applicare tale criterio nella determinazione dell'aumento per recidiva
Richiamata come regola generale per la quantificazione dell'aumento: la rideterminazione dovrà rispettare il limite indicato (non eccedente il terzo) secondo i criteri di quantificazione previsti per la recidiva
Giurisprudenza - Sez. 2, n. 16899 del 21/02/2019 (Melegari)
"ricorre il delitto di rapina quando la condotta violenta sia stata esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, anche ove la resistenza sia particolarmente aderente al corpo del possessore e la violenza si estenda necessariamente alla persona, dovendosi superarne la resistenza e non solo la forza di coesione inerente alla normale relazione fisica tra possessore e cosa sottratta; si configura, invece, il delitto di furto con strappo quando la violenza sia immediatamente rivolta verso la cosa, seppur possa avere ricadute sulla persona che la detiene"
La Corte ha applicato questo principio per distinguere rapina da furto con strappo, ritenendo che il ceffone descritto fosse una violenza idonea a vincere la resistenza della persona e non un atto diretto esclusivamente alla cosa
Massime di principio
- La distinzione tra rapina e furto con strappo dipende dalla finalità e direzione della violenza: se la violenza è impiegata per vincere la resistenza della persona si configura rapina; se è rivolta immediatamente alla cosa, anche se produce effetti sulla persona, si configura furto con strappo
- Quando coesistono più aggravanti, occorre valutare la loro cumulabilità alla luce dell'art. 63, quarto comma: può trovare applicazione un criterio mitigatore che limita l'effetto complessivo degli aumenti
- L'aumento per recidiva deve essere quantificato nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa (la Corte ha indicato come riferimento la misura non eccedente il terzo) e la quantificazione concreta resta di competenza del giudice del merito
- La Corte di Cassazione può annullare la sola parte relativa al trattamento sanzionatorio e rinviare per nuovo giudizio sul punto quando rilevi errori nella valutazione delle aggravanti o nell'applicazione delle regole di cumulabilità, confermando nel resto la responsabilità penale
- Nelle contestazioni sulla qualificazione del reato è determinante il contenuto della querela/denuncia e la descrizione fattuale degli atti di violenza; elementi descrittivi chiari possono suffragare la qualificazione in rapina anche se l'atto appariva inizialmente simile a uno strappo
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