Cassazione Penale, Ordinanza n. 11739/2026 del 27/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma, con conferma della condanna pronunciata nei precedenti gradi.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Bologna aveva confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Con il ricorso per cassazione l'imputato ha censurato: il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; il trattamento sanzionatorio; il diniego della sospensione condizionale della pena; il mancato riconoscimento delle misure alternative. La Suprema Corte ha ritenuto il primo motivo sulle attenuanti generiche meramente riproduttivo di censure già esaminate dai giudici di merito e comunque generico, perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata; ha inoltre ritenuto gli altri motivi inammissibili perché non specificamente dedotti in appello, con conseguente preclusione al loro esame in cassazione.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
È la norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei gradi di merito.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Invocato dal ricorrente per ottenere il riconoscimento della fattispecie di lieve entità, ma la censura non è stata scrutinata nel merito in sede di legittimità perché ritenuta preclusa per mancata deduzione specifica in appello.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che si limitano a riproporre questioni già esaminate dai giudici di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Le doglianze formulate per cassazione su circostanze attenuanti, trattamento sanzionatorio, sospensione condizionale della pena o benefici alternativi sono precluse quando non siano state dedotte in modo specifico in appello.
- Il motivo di ricorso deve essere autosufficiente e specifico: non basta una critica generica alla decisione, occorre indicare puntualmente le ragioni per cui la motivazione sarebbe erronea o illogica.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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