Cassazione Penale, Sentenza n. 4510/2023 del 02/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto l'applicazione della disciplina della continuazione in executivis rispetto a reati separatamente giudicati in sede di cognizione (tra cui omicidi ed estorsioni), sostenendo che i fatti erano avvenuti in un intervallo temporale molto breve (anche 20 giorni) e con lo stesso modus operandi. Il GIP respinse l'istanza ritenendo mancasse prova di un'unica progettualità a causa della distanza temporale tra gli eventi e della mancata indicazione, da parte del condannato, di elementi idonei a dimostrare l'unitarietà del disegno criminoso. In Cassazione il ricorrente dedusse la violazione dell'art. 186 disp. att. c.p.p., lamentando che le sentenze indicate, pur menzionate, non erano state acquisite dall'organo esecutivo come previsto dalla disciplina.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha affermato il principio secondo cui, ai fini del riconoscimento della continuazione in sede di esecuzione, l'onere probatorio può essere soddisfatto anche mediante la semplice indicazione degli estremi delle sentenze rilevanti, con conseguente obbligo del giudice di disporne l'acquisizione ai sensi dell'art. 186 disp. att. c.p.p. Nel caso concreto le sentenze richiamate non risultavano acquisite, benché richiamate per relationem dal GIP; perciò la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Gip del Tribunale di Napoli per un nuovo esame conforme al principio indicato. La Corte non si è pronunciata sul merito del riconoscimento della continuazione, rinviando la decisione al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 186 disp. att. cod. proc. pen.
L'art. 186 disp. att. c.p.p. riguarda l'applicazione della continuazione in sede di esecuzione e comporta che, quando le sentenze utili non sono allegate, il giudice le acquisisca d'ufficio; inoltre la prova può considerarsi soddisfatta anche con la semplice indicazione degli estremi delle sentenze
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 36289 del 08/05/2015 (Malich, Rv. 265011)
Precedente interpretativo che conferma il principio secondo cui l'indicazione degli estremi della sentenza rilevante è sufficiente perché il giudice disponga l'acquisizione del documento ai fini del riconoscimento della continuazione in sede di esecuzione
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione in sede di esecuzione non è sempre necessario allegare copia delle sentenze: è sufficiente indicarne gli estremi, dovendo il giudice provvedere all'acquisizione d'ufficio
- Il giudice dell'esecuzione non può respingere un'istanza per mera carenza di allegati quando il richiedente ha fornito riferimenti idonei alle decisioni pregresse; deve invece acquisire le sentenze e valutare se sussiste un'unica progettualità
- La sussistenza della continuazione rimane questione di merito: la Corte di Cassazione verifica che siano rispettate le garanzie procedurali (es. acquisizione delle sentenze) ma non decide automaticamente sul riconoscimento della continuazione se manca l'esame pieno del materiale probatorio
- Quando i fatti sono ravvicinati nel tempo e presentano analogie nel modus operandi, tali elementi devono essere valutati dal giudice di merito dopo aver acquisito le sentenze e gli atti pertinenti; la sola affermazione della distanza temporale non è sufficiente senza l'istruttoria documentale
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