Cassazione Penale, Sentenza n. 10218/2024 del 11/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bari (25/05/2023) che aveva accolto il riesame proposto da Meliota e aveva annullato il decreto di sequestro preventivo (diretto o per equivalente) della somma di euro 465.123,00 nella ipotesi di reato di riciclaggio. Il Tribunale del riesame aveva ritenuto applicabile la confisca per equivalente solo sul valore del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dal riciclatore e aveva rilevato un deficit probatorio sulla quantificazione di tale vantaggio. Il Procuratore impugnante sosteneva la violazione/erronea applicazione degli artt. 648-bis e 648-quater c.p., chiedendo una interpretazione conforme agli obblighi sovranazionali secondo la quale il profitto del riciclaggio può coincidere con il valore delle somme oggetto delle operazioni di ripulitura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore (ricorso ritenuto fondato). La Corte ha censurato l'interpretazione restrittiva adottata dal collegio di riesame e ha affermato che, in relazione al delitto di riciclaggio, la nozione di profitto/prodotto va interpretata tenendo conto anche delle finalità e degli obblighi internazionali; la confisca per equivalente può, a seconda del caso concreto e della qualificazione dei beni, investire l'intero ammontare delle somme ripulite (qualificate come prodotto) oltre che, alternativamente, il profitto o il prezzo. La Corte ha rimesso il procedimento al Tribunale cautelare per un nuovo esame volto a verificare, coerentemente con i criteri indicati, se e in quale misura le somme apprese siano qualificabili come profitto, prodotto o prezzo del reato e quindi confiscabili ai sensi dell'art. 648-quater c.p.
Norme richiamate
Norma che definisce il reato di riciclaggio; rilevata nel contesto come fattore strutturale per valutare la natura del profitto e la finalità preventiva/sanzionatoria delle misure ablative.
Prevede la confisca diretta e la confisca per equivalente del profitto/prodotto del reato; la Corte ha richiamato il comma 1 e 2 e ha indicato che la nozione di profitto/prodotto va interpretata in modo da poter ricomprendere, a seconda dei casi, l'intero ammontare delle somme oggetto di operazioni di ripulitura.
Norma di collegamento richiamata in relazione alla clausola di riserva che esclude il concorso tra autore del reato presupposto e autore del reato derivato; la Corte invita a non considerarla ostativa a un'adeguata qualificazione dei beni ai fini ablativi.
Legge n. 328/1993 (ratifica Convenzione Consiglio d'Europa 18/11/1990)
"in ogni vantaggio economico derivato dai reati. Esso può consistere in qualsiasi valore patrimoniale"
Richiamata per sostenere che la nozione di provento/profitto deve essere ampia e coerente con la convenzione; supporta un'interpretazione che può ricomprendere anche valori materiali o immateriali e favorisce una confisca estesa
Decisione quadro 2001/500/GAI
Citata come fonte sovranazionale che impone agli Stati misure di confisca anche per equivalente quando i proventi non sono direttamente rintracciabili; rafforza il principio di interpretazione conforme al diritto UE.
Decisione quadro 2005/212/GAI
Richiamata per la disciplina europea in tema di confisca di beni, strumenti e proventi di reato, che prevede confisca ordinaria e per equivalente; utilizzata dalla Corte per giustificare un'interpretazione estensiva del concetto di provento.
Legge delega n. 34/2008, art. 31
Indica che per 'proventi del reato' devono intendersi prodotto, prezzo e profitto direttamente o indirettamente derivanti dal reato; la Corte la usa per sostenere un'interpretazione ampia coerente con la normativa UE.
Massime di principio
- In tema di riciclaggio la qualificazione delle somme (profitto, prodotto o prezzo del reato) è cruciale: il tribunale deve preliminarmente definire correttamente a quale di tali categorie appartengano le somme oggetto di vincolo.
- La confisca per equivalente può riguardare, a seconda delle circostanze e della qualificazione, l'intero ammontare delle somme 'ripulite' (prodotto) e non è automaticamente limitata al solo vantaggio effettivamente goduto dal riciclatore.
- In caso di dubbio esegetico si deve dare preferenza a un'interpretazione conforme agli obblighi sovranazionali (decisioni/quadro UE, convenzioni internazionali) e al principio dell'effetto utile volto a impedire che proventi criminosi tornino nel circuito economico.
- Il rimando al principio di non concorso tra autore del reato presupposto e riciclatore (clausola di riserva) non esclude a priori la possibilità di ricomprendere le somme ripulite nella nozione di prodotto o, alternativamente, di profitto, se l'analisi fattuale lo giustifica.
- Prosecutori: curare la ricostruzione documentale e probatoria dei flussi finanziari, della disponibilità effettiva delle somme e delle operazioni di camuffamento per giustificare la qualificazione delle somme come prodotto/profitto ai fini della confisca.
- Difesa: indirizzare le censure sulla mancanza di prova della effettiva disponibilità/beneficio per il riciclatore e sulla corretta identificazione dei titolari delle somme, chiedendo la distinzione tra provento del reato originario e mera circolazione di denaro.
- Il giudice deve evitare sovrapposizioni e duplicazioni di misure ablative: qualora siano possibili più confische (sul reato presupposto e sul reato derivato), occorre modulare gli accertamenti per prevenire un'ablazione eccessiva o ripetuta degli stessi proventi.
- Quando la confisca diretta non è praticabile, la confisca per equivalente resta strumento valido per realizzare gli effetti sostanziali dell'ablazione, purché la misura sia adeguatamente motivata e supportata da elementi di fatto.
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