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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25920/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (indagato)

La controversia

La persona offesa ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza con cui il GIP del Tribunale di Genova ha disposto l'archiviazione del procedimento. Ha dedotto un solo motivo, qualificando il provvedimento come abnorme: ha sostenuto che il GIP non avrebbe accolto l'eccezione di incompetenza territoriale ex art. 11 c.p.p., non avrebbe ordinato al pubblico ministero l'iscrizione nel registro delle notizie di reato di un determinato soggetto e avrebbe disposto l'archiviazione per ragioni diverse da quelle contenute nella richiesta del pubblico ministero.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato. Ha affermato che l'ordinanza impugnata non è un atto abnorme, poiché l'abnormità ricorre solo per provvedimenti estranei al sistema processuale oppure, pur astrattamente espressione di un potere legittimo, adottati fuori dei casi consentiti e tali da determinare la stasi del processo. Nel caso concreto, il provvedimento del GIP rientra nei poteri riconosciuti dalla legge e non blocca il procedimento. Ne è conseguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 11 c.p.p.

    La ricorrente lo invocava come norma sulla competenza territoriale; la Corte non entra nel merito della censura, ritenendola assorbita dalla qualificazione del provvedimento come non abnorme.

  • art. 591 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo, ma il dispositivo di inammissibilità comporta le ordinarie conseguenze processuali della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È ricorribile per cassazione, in via eccezionale, il solo provvedimento abnorme; non basta che la parte contesti la correttezza o la legittimità del contenuto dell'ordinanza.
  • L'abnormità può essere strutturale, quando l'atto è estraneo all'ordinamento processuale, oppure funzionale, quando determina la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo.
  • Non è abnorme il provvedimento del giudice che costituisca esercizio di poteri attribuiti dall'ordinamento, anche se la parte ritenga erronea la decisione o diversa la soluzione processuale adottata.
  • Le doglianze sulla mancata accoglienza di eccezioni di incompetenza o sulla mancata iscrizione di ulteriori soggetti nel registro delle notizie di reato non trasformano di per sé in abnorme un'ordinanza di archiviazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, seguono la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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