Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1572/2020 del 24/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società ha proposto opposizione a una cartella di pagamento emessa dall’agente della riscossione, relativa a sanzioni amministrative previste dall’art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997, irrogate con nove determinazioni dirigenziali comunali, per complessivi 128.436,10 euro. Ha chiesto di dichiarare non dovute le somme e, previa disapplicazione delle determinazioni, di annullare o dichiarare nulla la cartella; in subordine, ha domandato la riduzione equitativa degli importi ai sensi dell’art. 1384 c.c. Il Tribunale di Roma ha respinto la domanda e la Corte d’appello di Roma, con sentenza pubblicata il 12 marzo 2016, ha respinto l’impugnazione. In cassazione la società ha articolato tre motivi, ma il testo non ne espone il contenuto. La Corte ha rilevato d’ufficio che in primo grado era stata convenuta anche la banca agente della riscossione, ritualmente costituitasi, e che il Tribunale aveva omesso di provvedere sulla sua posizione, anche quanto alle spese. L’appello era stato notificato soltanto all’ente impositore, senza integrazione del contraddittorio nei confronti della banca.

La decisione

La Corte ha cassato la sentenza d’appello per difetto di integrità del contraddittorio, rilevato d’ufficio. La partecipazione dell’ente impositore e dell’agente della riscossione al giudizio di primo grado aveva determinato un litisconsorzio processuale; l’omessa pronuncia del Tribunale sulla posizione della banca, anche limitatamente alle spese, non lo aveva sciolto. La mancata impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non comportava l’inammissibilità dell’appello, ma imponeva l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c. La causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, affinché proceda previa integrazione del contraddittorio nei confronti della banca. Al giudice di rinvio è stata demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. I motivi di merito del ricorso non sono stati esaminati.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice che, all’esito di un giudizio con pluralità di parti, ometta di provvedere sulla posizione processuale di una di esse, neppure al solo fine di regolare le spese processuali, finanche compensandole, integra un error in procedendo riconducibile alla violazione dell’art. 112 c.p.c. (corrispondenza fra chiesto e pronunciato).

    L’omissione di una pronuncia sulla posizione processuale di una parte, anche quando riguarda soltanto la regolazione delle spese, integra violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • artt. 91 c.p.c. e segg.

    Infatti, anche nell’ipotesi estrema in cui si voglia ipotizzare che la posizione adesiva o dipendente della parte pretermessa sia stata implicitamente decisa unitamente a quella della parte principale, il giudice è quantomeno tenuto ad adottare, specificatamente per ciascuno dei litiganti, i provvedimenti di cui agli artt. 91 c.p.c. e segg..

    Il giudice deve adottare i provvedimenti sulle spese con riferimento a ciascuna parte del giudizio, anche se la posizione di una parte adesiva o dipendente possa ritenersi implicitamente decisa nel merito.

  • art. 331 c.p.c.

    Trova, infatti, applicazione il seguente principio secondo cui il litisconsorzio necessario processuale realizza un’ipotesi di inscindibilità della causa ovvero la necessità che il giudizio prosegua, anche nelle fasi di impugnazione, nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado; ne consegue che l’omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l’inammissibilità del gravame, bensì la necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che l’ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità (Sez. U, Sentenza n. 7927 del 20/03/2019, Rv. 653278-01).

    Quando ricorre un litisconsorzio necessario processuale, la causa è inscindibile anche nelle impugnazioni: se il gravame non è rivolto a tutte le parti del primo grado, il giudice deve disporre l’integrazione del contraddittorio verso la parte pretermessa; in mancanza, il procedimento d’appello e la relativa sentenza sono nulli, vizio rilevabile d’ufficio anche in cassazione.

Massime di principio

  • La partecipazione di più parti al giudizio di primo grado può determinare un litisconsorzio processuale che permane nella fase d’impugnazione, anche se la sentenza abbia omesso di provvedere sulla posizione di una di esse e tale omissione non sia stata impugnata.
  • Se una parte del giudizio di primo grado è pretermessa nell’appello, il gravame non è per ciò solo inammissibile: il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti ai sensi dell’art. 331 c.p.c.; l’omissione determina la nullità del giudizio d’appello e della sentenza, rilevabile d’ufficio anche in cassazione.
  • Nel giudizio con pluralità di parti, il giudice deve provvedere sulla posizione processuale di ciascun litigante anche quanto alle spese; l’omissione integra un error in procedendo riconducibile all’art. 112 c.p.c. e non scioglie il litisconsorzio processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.