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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36014/2026 del 13/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (condannato)

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto alla Corte di assise di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 670 c.p.p., di dichiarare non esecutiva la sentenza di condanna del 4 febbraio 2025, divenuta irrevocabile il 20 novembre 2025, sospenderne l’esecuzione e trasmettere alla Corte di cassazione il ricorso depositato telematicamente l’11 giugno 2025 dal difensore di fiducia. Il ricorso era stato tempestivamente caricato sul Portale Deposito Atti Penali e accettato dal sistema, ma utilizzando le credenziali del precedente procedimento di appello, già definito, anziché quelle del giudizio di rinvio in cui era stata pronunciata la sentenza impugnata. Il giudice dell’esecuzione aveva respinto l’istanza ritenendo che l’errore del difensore, che aveva impedito alla cancelleria di conoscere formalmente il deposito e di formare il fascicolo dell’impugnazione, fosse inescusabile. Con un unico motivo il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 591, 582, 111-bis e 648 c.p.p. e vizio di motivazione: ha sostenuto che il deposito, tempestivamente accettato e visibile nel sistema, avrebbe dovuto essere trasmesso al giudice dell’impugnazione perché ne valutasse l’ammissibilità; che non era stato accertato se il fascicolo corretto fosse accessibile alla difesa tramite PDP; e che la contemporanea visibilità del fascicolo precedente e la mancata reiezione del deposito potevano dipendere da un difetto tecnico, rendendo comunque scusabile l’errore. La Corte ha inoltre respinto la preliminare obiezione del Procuratore generale secondo cui si sarebbe dovuto ricorrere a strumenti diversi dall’incidente di esecuzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei suoi profili fondanti e annullato senza rinvio l’ordinanza del giudice dell’esecuzione. Ha stabilito che l’incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p. era lo strumento corretto per contestare validità o efficacia del titolo esecutivo. Ha ritenuto che un’impugnazione tempestivamente depositata per via telematica, anche se con modalità che ne abbiano impedito la conoscenza da parte della cancelleria, non possa essere qualificata come atto processualmente inesistente: deve essere trasmessa al giudice dell’impugnazione, cui compete valutarne l’ammissibilità. La Corte di assise di appello di Napoli dovrà quindi trasmettere alla Corte di cassazione il ricorso depositato l’11 giugno 2025, identificativo PDP 2025/0970658. Poiché il giudizio d’impugnazione sulla sentenza del 4 febbraio 2025 è ancora pendente e la sentenza non è quindi esecutiva, la Corte ha sospeso l’esecuzione e ordinato l’immediata liberazione del condannato, se non detenuto per altro titolo o causa.

Norme richiamate

  • art. 670 c.p.p.

    Il difensore ha correttamente utilizzato l’incidente di esecuzione previsto dall’art. 670 cod. proc. pen. che è apprestato dall’ordinamento per consentire al Giudice dell’esecuzione di accertare la validità o l'efficacia del titolo esecutivo qualora contestate dal condannato, anche se poste a fondamento di provvedimenti esecutivi come quello di determinazione delle pene concorrenti emesso dal pubblico ministero.

    L’incidente di esecuzione è utilizzabile per contestare la validità o l’efficacia del titolo posto a fondamento dell’esecuzione, anche quando il titolo sia richiamato in un provvedimento del pubblico ministero.

  • art. 648 c.p.p.

    Infatti, se un ricorso con tali caratteristiche è qualificato come processualmente esistente, esso è anche idoneo, fino alla pronuncia del giudice dell’impugnazione, cui deve essere necessariamente trasmesso, ad impedire l’irrevocabilità della sentenza di condanna e, quindi, la formazione del titolo esecutivo nei termini invocati dal ricorrente, trovando applicazione il dispost[o] dall’art. 648 cod. proc. pen.

    Il ricorso tempestivamente depositato e processualmente esistente impedisce l’irrevocabilità della sentenza fino alla decisione del giudice dell’impugnazione; la regolarità e l’ammissibilità dell’atto devono essere valutate da tale giudice.

  • art. 111-bis c.p.p.

    L'art. 111-bis, comma 1, cod. proc. pen. - inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 6, comma 1, lett. c), d.lgs., 10 ottobre 2022, n. 150 - dispone che «il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici».

    Il deposito degli atti soggetti alla disciplina dell’art. 111-bis deve rispettare le modalità telematiche e la normativa concernente trasmissione e ricezione; la decisione distingue la violazione delle modalità legali dall’atto tempestivamente depositato ma non conosciuto dalla cancelleria per un’anomalia del procedimento di deposito.

  • art. 582 c.p.p.

    L'art. 582, comma 1, cod. proc. pen. - come modificato dall'art. 33 del citato decreto legislativo - dispone infatti che «salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità previste dall'articolo 111- bis nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato».

    L’impugnazione deve essere depositata con le modalità telematiche previste dall’art. 111-bis presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; nel caso deciso, l’atto tempestivamente depositato non poteva essere considerato inesistente solo perché non era stato acquisito dalla cancelleria.

  • art. 591 c.p.p.

    La mancata osservanza delle modalità di deposito telematico dell'impugnazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione, sanzione esplicitamente comminata dal legislatore con l'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (anch'esso modificato dall'art. 33 del citato decreto legislativo).

    La violazione delle modalità legali di deposito comporta l’inammissibilità, che deve essere dichiarata dal giudice dell’impugnazione. Un deposito tempestivo ma non conosciuto dalla cancelleria non va invece trattato come inesistente, sottraendolo a tale controllo.

Massime di principio

  • L’incidente di esecuzione previsto dall’art. 670 c.p.p. è lo strumento appropriato per contestare la validità o l’efficacia del titolo esecutivo posto a fondamento dell’esecuzione, anche quando il titolo sia utilizzato in un provvedimento di cumulo del pubblico ministero.
  • Un’impugnazione tempestivamente depositata per via telematica non è processualmente inesistente per il solo fatto che, a causa delle modalità tecniche del deposito, la cancelleria del giudice a quo non ne abbia avuto conoscenza o non abbia potuto inserirla nel fascicolo.
  • L’atto d’impugnazione tempestivamente depositato deve essere trasmesso al giudice dell’impugnazione, al quale compete verificarne l’ammissibilità; il giudice dell’esecuzione non può sostituirsi a tale valutazione qualificando l’atto come inesistente.
  • Un’impugnazione processualmente esistente impedisce l’irrevocabilità della sentenza fino alla pronuncia del giudice dell’impugnazione e, conseguentemente, la formazione del titolo esecutivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penaleEsecuzione penale

Testo integrale

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