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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31372/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile di una tentata rapina aggravata. Ha dedotto: 1) carenza e manifesta illogicità della motivazione nella valutazione delle dichiarazioni rese da un testimone e dalla persona offesa, sostenendo che i giudici di merito avessero mal valutato il compendio dichiarativo; 2) violazione di legge in relazione agli artt. 56 e 628 c.p., contestando il giudizio di responsabilità e la sussunzione del fatto nella tentata rapina aggravata; 3) censura sulla mancata esclusione della recidiva; 4) censura sul diniego delle attenuanti generiche; 5) censura sul mancato riconoscimento del recesso attivo ex art. 56, comma 3, c.p.; 6) censura sul mancato riconoscimento in misura piena dell'attenuante del danno patrimoniale di lieve entità ex art. 62 n. 4 c.p. La Cassazione ha ritenuto le censure riproduttive o manifestamente infondate, evidenziando che la ricostruzione fattuale operata in appello era adeguata e che il fatto, come accertato, integrava la tentata rapina aggravata con minaccia mediante coltello e richiesta di denaro; ha inoltre ritenuto legittimi il giudizio di recidiva, il diniego delle attenuanti generiche e la limitazione dell'attenuante del lieve danno patrimoniale, valorizzando i precedenti penali e la pericolosità sociale desunta dal quadro complessivo. Quanto al recesso attivo, ha osservato che la mancata consumazione era dipesa dal rifiuto della persona offesa, quindi da un fattore esterno e non da volontaria desistenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando implicitamente la decisione di merito di responsabilità per tentata rapina aggravata. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo manifestamente infondate o non scrutinabili in sede di legittimità le doglianze sulla valutazione delle prove, sulla qualificazione giuridica del fatto, sulla recidiva, sulle attenuanti generiche, sull'attenuante del lieve danno patrimoniale e sul mancato riconoscimento del recesso attivo.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    Il recesso attivo richiede una volontaria desistenza dall'azione; non ricorre quando la mancata consumazione del reato dipende da un fattore esterno, come il rifiuto della persona offesa di consegnare il denaro richiesto.

  • art. 628 c.p.

    La condotta ricostruita in fatto, consistente nella pretesa di denaro accompagnata dall'uso di un coltello come strumento di minaccia, è stata ritenuta sussumibile nella tentata rapina aggravata.

  • art. 99 c.p.

    In presenza di contestazione della recidiva, il giudice deve verificarne in concreto la capacità di esprimere maggiore riprovevolezza e pericolosità, tenendo conto di natura, omogeneità e distanza temporale dei reati e di altri parametri individualizzanti.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    L'attenuante del danno patrimoniale di lieve entità può essere riconosciuta in misura non piena quando il quadro complessivo del fatto e della personalità dell'imputato non lo consenta.

  • art. 62 bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche può essere fondato sui numerosi precedenti penali dell'imputato e sulla valutazione negativa della sua personalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è censurabile la valutazione di merito che escluda contraddizioni significative tra dichiarazioni della persona offesa e di un testimone, quando la motivazione sia logicamente coerente e adeguata.
  • La condotta di richiesta di denaro accompagnata dall'esibizione o uso di un coltello quale strumento di minaccia può integrare la tentata rapina aggravata, ove sia accertata la finalità predatoria e l'idoneità intimidatoria dell'arma.
  • La recidiva non opera in modo automatico: il giudice deve accertare in concreto se la reiterazione dei reati sia indice di maggiore colpevolezza e pericolosità sociale, valorizzando omogeneità dei precedenti, loro gravità e prossimità temporale.
  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente motivato con riferimento ai precedenti penali e alla complessiva negativa personalità dell'imputato, specie se il fatto è inserito in un quadro di reiterazione di reati della stessa indole.
  • Il recesso attivo postula una scelta volontaria e autonoma di abbandonare l'azione criminosa; non è configurabile quando l'azione non si perfeziona per cause estranee alla volontà dell'agente.
  • L'attenuante del lieve danno patrimoniale può essere ridimensionata ove la natura del fatto e la pericolosità dell'agente rendano inopportuno il riconoscimento della massima estensione dell'attenuante.

Come è indicizzato

MaterieRapinaCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidivaConcorso di persone

Testo integrale

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