Cassazione Penale, Ordinanza n. 05753/2025 del 12/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo fondato su una questione non devoluta in appello. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Torino deducendo la violazione dell'art. 163 c.p., verosimilmente in relazione al regime della sospensione condizionale della pena o a un profilo ad essa connesso. La Corte di cassazione non entra nel merito della doglianza, perché rileva che la questione prospettata in ricorso non era stata devoluta in appello e, quindi, non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità.
Norme richiamate
La doglianza relativa a tale norma è stata ritenuta inammissibile perché proposta per la prima volta in cassazione su questione non devoluta in appello.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non possono essere dedotte questioni nuove, ossia non devolute al giudice d'appello, poiché il controllo di legittimità presuppone la previa devoluzione della censura nei gradi di merito.
- La violazione di una norma sostanziale o il vizio ad essa relativo non è scrutinabile in cassazione se il relativo tema non è stato tempestivamente introdotto in appello.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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