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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 11428/2021 del 30/04/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Zaru ha chiesto nel 2002 la pensione di vecchiaia come coltivatrice diretta. La Corte d'appello aveva accolto la domanda applicando la previgente L. n.218/1952 (requisiti: 55 anni per le donne e 1040 contributi giornalieri per braccianti) in virtù della deroga prevista dall'art. 2, comma 3, lett. a) del d.lgs. n.503/1992. L'INPS ha impugnato sostenendo che la ricorrente non aveva al 31/12/1992 il requisito anagrafico (nata 1942, compì 55 anni nel 1997) e che, essendo coltivatrice diretta e non bracciante, dovevano applicarsi requisiti diversi (contributi e limiti d'età secondo il R.D. n.1047/1957 e l'art.9 R.D. n.636/1939); inoltre mancava l'iscrizione negli elenchi anagrafici nei dieci anni precedenti, richiesta dalla previgente normativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso INPS, cassato la sentenza della Corte d'appello e, decidendo nel merito, ha rigettato l'originaria domanda di Zaru. Ha ritenuto che la deroga del d.lgs. n.503/1992 si applica solo a chi avesse gia\" maturato alla data del 31/12/1992 sia i requisiti contributivi sia quelli anagrafici richiesti dalla previgente normativa; poich\"e Zaru non aveva il requisito anagrafico (55 anni) alla predetta data, non poteva usufruire della disciplina anteriore. Ha inoltre rilevato che per i coltivatori diretti valgono limiti anagrafici e regole di contribuzione diverse (R.D. n.1047/1957) e che l'età resta un requisito necessario. Le spese dei giudizi di merito sono compensate; Zaru è condannata alle spese del giudizio di legittimità (liquidate in Euro 3000,00 + 15% e accessori di legge).

Norme richiamate

  • D.Lgs. n.503/1992, art.2, comma 3, lett. a)

    "In deroga ai commi 1 e 2: a) continuano a trovare applicazione i requisiti di assicurazione e contribuzione previsti dalla previgente normativa nei confronti dei soggetti che li abbiano maturati alla data del 31 dicembre 1992."

    La deroga conserva i più favorevoli requisiti della previgente normativa soltanto per i soggetti che avessero maturato tali requisiti (sia contributivi sia anagrafici) entro il 31/12/1992.

  • L. n.218/1952 (norme sul riordinamento delle pensioni)

    "L'assicurato ha diritto alla pensione: ... al compimento del 60° anno di età per gli uomini e del 55° anno di età per le donne quando siano trascorsi almeno quindici anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati ... 1040 contributi giornalieri ... purchè risultino inscritti ... negli elenchi anagrafici negli ultimi dieci anni precedenti la domanda di pensionamento."

    Stabilisce limiti anagrafici e soglie contributive (e l'obbligo di iscrizione negli elenchi anagrafici per gli aventi diritto); per beneficiare della previgente disciplina questi requisiti dovevano essere tutti soddisfatti alla data del 31/12/1992.

  • R.D. n.636/1939, art.9

    Norma storica che fissava criteri contributivi giornalieri; la sua applicazione è rilevante solo se i requisiti richiesti dalla normativa previgente erano stati perfezionati entro il termine stabilito dalla deroga del 1992.

  • R.D. n.1047/1957, art.17

    "Per le persone assicurate ai sensi della presente legge, i limiti di età per il conseguimento della pensione di vecchiaia sono stabiliti al compimento del sessantacinquesimo anno di età per gli uomini ed al sessantesimo anno di età per le donne. Agli effetti della determinazione dei requisiti di contribuzione stabiliti dall'art. 9 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni sono equiparati alle diverse categorie di giornalieri di campagna in base al numero dei contributi annualmente accreditati a ciascuno."

    Per i coltivatori diretti esistono limiti anagrafici e regole di equiparazione contributiva diverse; anche per questa categoria l'età richiesta dalla previgente normativa deve essere raggiunta per poter fruire di eventuali regimi più favorevoli.

Massime di principio

  • La deroga del d.lgs. n.503/1992 (art.2, comma 3, lett. a) preserva i requisiti più favorevoli della previgente normativa solo per chi avesse maturato TUTTI i requisiti (contributivi e anagrafici) entro il 31/12/1992.
  • Nel verificare l'applicabilità di norme pensionistiche più favorevoli occorre controllare sia l'anzianità contributiva che l'età anagrafica alla data di "taglio" prevista dalla deroga; la mancanza anche di un solo requisito esclude il beneficio.
  • La qualifica giuridica del lavoratore (es. bracciante vs coltivatore diretto) determina il diverso computo dei requisiti contributivi e degli eventuali limiti di età; non si puo\' confondere la soglia prevista per una categoria con quella di un\'altra.
  • L'iscrizione negli elenchi anagrafici prevista dalla previgente normativa deve essere verificata quando espressamente richiesta dalla norma applicabile: la sua mancanza puo\' impedire l'accesso al trattamento previsto dalla disciplina anteriore.
  • Se i fatti materiali sono chiari e non richiedono accertamenti supplementari, la Corte può decidere nel merito anche dopo la cassazione della sentenza impugnata; in caso di esiti alterni nei gradi di merito le spese possono essere compensate.

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