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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 11425/2021 del 30/04/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva confermato la declaratoria di illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato dalla Workforce il 25.9.2015. La società ha dedotto (1) errori procedurali per mancata ammissione del bilancio 2015 e per presunta inerzia istruttoria del giudice d'appello; (2) violazione del principio di autonomia imprenditoriale per eccessivo sindacato di merito sulle valutazioni aziendali; (3) errata ripartizione dell'onere della prova in relazione all'obbligo di repéchage (impossibilità di ricollocare la lavoratrice); (4) violazione dell'art. 25 del CCNL Agenzie di somministrazione del lavoro per non avere attivato la procedura collettiva prevista.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutti i motivi. Ha ritenuto infondati i rilievi: i poteri istruttori d'ufficio non possono supplire alle carenze probatorie delle parti né trasformarsi in indagini proprie del processo penale; la valutazione della prova e dei mezzi istruttori è di merito e non sindacabile in cassazione; grava sul datore di lavoro l'onere di provare l'impossibilità di ricollocare il lavoratore (repêchage) e l'assunzione successiva presso altro utilizzatore non incide sull'onere probatorio esistente al momento del licenziamento; il mancato avvio della procedura prevista dall'art.25 del CCNL ha causato un danno economico alla lavoratrice anche se poi assunta con contratto a termine. Sono state condannate le spese di giudizio alla ricorrente (200,00 € esborsi, 3.000,00 € compensi professionali, oltre spese generali 15%, IVA e CPA) e dichiarata l'eventuale integrazione del contributo unificato secondo l'art.13 d.P.R. n.115/02.

Norme richiamate

  • d.lgs. n.23/2015, art. 3, co. 1

    Norma invocata per il calcolo dell'indennità in caso di illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo; il Tribunale aveva riconosciuto alla lavoratrice l'indennità prevista da tale disposizione

  • codice di procedura civile, art. 437

    Richiamato in relazione alla produzione documentale (bilancio 2015); la Cassazione ha osservato che la mancata ammissione o produzione non può essere supplita da poteri istruttori officiosi se la parte poteva esibirla in primo grado

  • codice di procedura civile, artt. 420 e 421

    Richiamati in tema di poteri istruttori del giudice; la Corte ha precisato che tali poteri non autorizzano un sindacato d'indagine di tipo penale né a supplire la carenza probatoria totale della parte

  • codice di procedura civile, art. 360, co.1, n.5

    Norma che limita il sindacato della Corte di Cassazione sulle valutazioni di merito e sui mezzi istruttori; la Corte ha ritenuto inammissibile il riesame delle valutazioni probatorie effettuate dai giudici del merito

  • codice civile, art. 2697

    Richiamato rispetto all'onere della prova; la Cassazione conferma che l'onere di provare l'impossibilità di ricollocare il lavoratore grava sul datore di lavoro

  • legge n. 604/1966

    Normativa sul licenziamento individuale e sull'obbligo di repêchage; la Corte segnala che il datore deve dimostrare l'impossibilità di collocare diversamente il lavoratore

  • Costituzione, art. 41

    Invocato dalla ricorrente per lamentare intromissione del giudice nelle scelte imprenditoriali; la Cassazione ha respinto tale doglianza ritenendo legittima la valutazione giudiziale delle prove

  • CCNL Agenzie di somministrazione del lavoro, art. 25

    Prevede la procedura che l'agenzia deve attivare in caso di mancanza di occasioni di lavoro per i lavoratori a tempo indeterminato; la mancata attivazione è stata ritenuta fonte di danno economico per la lavoratrice

  • d.P.R. n.115/2002, art. 13, co.1 quater (e co.1 bis)

    Norme sul contributo unificato; la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per eventuale integrazione del contributo da parte della ricorrente

Massime di principio

  • Spetta al datore di lavoro l'onere di provare in modo completo e documentato l'esistenza di elementi economico-organizzativi idonei a giustificare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo; dati "a campione" possono risultare insufficienti.
  • La prova dell'impossibilità di ricollocare il lavoratore (repêchage) grava sul datore e va valutata con riferimento alla situazione esistente al momento del licenziamento; una successiva assunzione della lavoratrice da parte di altro utilizzatore non elimina automaticamente la responsabilità del datore che ha licenziato.
  • I poteri istruttori d'ufficio del giudice d'appello sono limitati: non possono supplire sistematicamente alle carenze probatorie delle parti né trasformarsi in una ricerca investigativa autonoma dei fatti.
  • La Corte di Cassazione esercita un sindacato limitato sulle valutazioni di merito e sui mezzi probatori; se la motivazione della corte territoriale è logica e adeguata, la cassazione rigetta i ricorsi che chiedono un nuovo apprezzamento delle prove.
  • La mancata attivazione di procedure collettive o contrattuali (es. art.25 CCNL) finalizzate alla gestione delle crisi occupazionali può integrare un danno per il lavoratore, anche quando in seguito sia intervenuta una nuova occupazione a termine.

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