Cassazione Civile, Sentenza n. 11433/2021 del 30/04/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
Il ricorrente aveva proposto opposizione contro cartelle notificate dalla società di riscossione per crediti dell’ente previdenziale e dell’ente assicurativo. Il Tribunale di Bergamo aveva dichiarato l’opposizione inammissibile perché tardiva; la Corte d’appello di Brescia, con sentenza n. 91/2015 depositata il 13 marzo 2015, aveva confermato. Quanto alla notificazione, la Corte territoriale aveva valorizzato gli estratti degli archivi informatici per le prime tre cartelle, le istanze di rateizzazione presentate dal debitore per queste e per una quarta cartella, nonché le ricevute di notifica relative alle altre due cartelle, dalle quali risultava la consegna presso la residenza a un convivente. Aveva inoltre ritenuto che gli eventuali vizi di notifica dovessero essere fatti valere con opposizione agli atti esecutivi. Il ricorrente ha proposto un unico motivo, formulato come «violazione per errata applicazione della base giuridica, contraddittorietà e falsa applicazione», lamentando la lesione del diritto di difesa per avvisi di ricevimento firmati da persone diverse dal destinatario e privi dei successivi avvisi previsti dalla legge, nonché contestando la notificazione degli atti esecutivi. Ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti anche considerando valide le notifiche indicate come avvenute il 7 dicembre 2007, l’8 marzo 2008, il 18 novembre 2008 e il 5 dicembre 2008. Ha infine sostenuto che la prova della notificazione e del contenuto delle cartelle non potesse fondarsi sugli estratti di ruolo o sugli avvisi di ricevimento e che occorresse produrre gli originali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il motivo era generico: non indicava le norme asseritamente violate né specificava a quale vizio previsto dall’art. 360 c.p.c. fosse riferibile, e non individuava con precisione i passaggi della sentenza censurati. Inoltre, il ricorrente non si era confrontato con le autonome ragioni della decisione sulla prova della notificazione, in particolare con il rilievo attribuito alle richieste di rateizzazione, idonee secondo la Corte territoriale a confermare l’avvenuta notifica anche in mancanza della produzione delle relative ricevute. Anche la censura sulla prescrizione era inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza: pur essendo la prescrizione quinquennale conforme alla giurisprudenza della Corte, non erano stati indicati gli elementi temporali necessari a verificarne in concreto il decorso, inclusi la data e la notificazione del titolo e quella della richiesta di rateizzazione. La Corte ha quindi condannato il ricorrente a rifondere alla società di riscossione le spese, liquidate in euro 1.700 per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, nonché euro 200 per esborsi; non ha liquidato spese in favore degli enti, limitatisi a depositare procura. Ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
Non vi è richiamo alle norme che si assumono violate, nè ancora a quale dei motivi individuati nell’art. 360 c.p.c., n. 3, si intende fare riferimento.
Il motivo di ricorso per cassazione deve indicare in modo riconoscibile il vizio che si intende dedurre e le norme asseritamente violate; una critica generica e non riferita ai passaggi censurati è inammissibile.
D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5
La Corte ha riferito che le cartelle non opposte nel termine di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, sono divenute definitive e i crediti contributivi da esse portati non potevano più essere messi in discussione.
La mancata opposizione delle cartelle entro il termine previsto determina la definitività delle stesse e preclude la successiva contestazione dei crediti contributivi in esse portati.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
In conseguenza dell’esito del ricorso e in presenza dei presupposti processuali, è dovuto l’ulteriore contributo unificato di importo pari a quello previsto per il ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve esporre censure specifiche, indicare il vizio dedotto e individuare i passaggi della decisione impugnata contestati; una critica formulata in termini generici, senza confronto con la motivazione, è inammissibile.
- Quando la decisione impugnata fonda la prova della notificazione su più argomentazioni autonome, il ricorrente deve censurarle tutte in modo specifico; la mancata contestazione di una ragione autonomamente sufficiente rende la censura priva di specificità.
- La deduzione della prescrizione quinquennale successiva alla formazione del titolo richiede l’indicazione degli elementi cronologici necessari a verificarne il decorso, tra cui le date del titolo, della sua notificazione e degli atti rilevanti ai fini della decorrenza.
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