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Sentenza

Sentenza del 12/04/2017 n. 9449 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L.G. ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Napoli, sezione staccata di Salerno, del 2 novembre 2012, che aveva confermato il rigetto del ricorso contro gli avvisi di intimazione di Equitalia per complessivi 1.197.269,21 euro, ritenendo provata la notifica delle otto cartelle presupposte. Ha contestato, da un lato, che il giudice avesse richiesto la querela di falso per disconoscere le sottoscrizioni sugli avvisi di ricevimento, sostenendo che si dovesse procedere alla verificazione; dall’altro, ha dedotto l’omesso invio della raccomandata informativa al destinatario.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per improcedibilità ai sensi dell’art. 369 c.p.c.: era stata depositata soltanto una facciata della relata di notifica, in fotocopia non autenticata, insufficiente a verificare la corrispondenza tra il numero della raccomandata riportato in calce al ricorso e quello indicato nella relata. La costituzione dell’Agenzia delle Entrate non ha sanato la mancanza, perché il ricorso era rivolto anche contro Equitalia Sud, rimasta non costituita. La Corte non ha quindi esaminato nel merito i due motivi sulle notifiche. Ha condannato L.G. alle spese in favore dell’Agenzia delle Entrate, liquidate in 4.000 euro, oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 369 c.p.c.

    Assorbente è, infatti, il profilo di improcedibilità desunto dalla violazione dell'art. 369 c.p.c. , poichè, nel caso in esame, non è stata provata la notifica del ricorso per cassazione, essendo stata depositata una sola facciata della relata di notifica, peraltro in fotocopia non autenticata, dalla quale non è possibile verificare la corrispondenza tra il numero di raccomandata indicato in calce al ricorso e quello indicato nella relata.

    Il ricorrente deve depositare documentazione idonea a provare la notifica del ricorso per cassazione. Una relata incompleta e prodotta in copia non autenticata, che non consenta di verificare la corrispondenza degli identificativi della raccomandata, comporta l’improcedibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la prova della notificazione del ricorso deve risultare dagli atti depositati in modo completo e verificabile; non basta una copia parziale o non autenticata della relata se non consente di collegare con certezza la notificazione al ricorso.
  • La costituzione di uno dei destinatari non sana la carenza documentale quando il ricorso è rivolto anche contro un altro destinatario che non si è costituito.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile per una carenza processuale preliminare, le censure di merito non vengono decise e non costituiscono un precedente sull’effettiva validità delle notifiche contestate.

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