Cassazione Penale, Sentenza n. 25607/2025 del 11/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di conferma della condanna per il reato di cui all'art. 391-ter c.p.; il ricorrente propone tre motivi: (1) violazione del diritto di difesa per mancato accoglimento dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore e mancata nomina/uso del difensore di fiducia, con conseguente impossibilità di svolgere replica e dichiarazioni spontanee; (2) insufficienza della prova circa la responsabilità del ricorrente come utilizzatore del telefono e interlocutore delle utenze indicate, essendo possibile che altre persone avessero usato la stessa scheda; (3) errore nella valutazione della recidiva e nella determinazione della pena, lamentando la mancata valutazione della pericolosità in relazione all'età, la mancata riconosci-mento delle attenuanti generiche in misura prevalente e la mancata determinazione della pena al minimo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul primo motivo ha rilevato che l'eccezione era contenuta in premessa e non articolata come motivo specifico, ed è manifestamente infondata: l'istanza di rinvio era tardiva, mal motivata e contraddittoria (il difensore poteva avvalersi di un sostituto presente in aula); l'omessa risposta è dunque giustificata. Il secondo motivo è stato ritenuto generico e manifestamente infondato, poiché il giudizio di merito si è basato su elementi oggettivi del traffico telefonico che documentavano numerosi contatti tra il ricorrente e le utenze in questione, non riconducibili ad altri detenuti. Anche il terzo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha confermato la valutazione della recidiva sulla base dei precedenti elencati e motivati, il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena non al minimo, congruamente giustificata dal disvalore del fatto e dalla personalità dell'imputato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma sostanziale del reato per cui il ricorrente è stato condannato; la sentenza di merito ha ritenuto provata la fattispecie in base agli accertamenti svolti.
Richiamata implicitamente in rapporto alla valutazione delle prove: la Corte di merito ha fornito elementi oggettivi (traffico telefonico, numerosi contatti) considerati idonei a reggere la condanna, respingendo l'ipotesi alternativa priva di riscontri.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, disposta dalla Corte in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Le istanze di rinvio per legittimo impedimento devono essere tempestive, chiaramente motivate e non contraddittorie: una presentazione tardiva o la mancata giustificazione dell'impossibilità di avvalersi di un sostituto ne rende probabile il rigetto.
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e ben articolati; doglianze generiche o meri rilievi ipotetici contrari alle risultanze probatorie del giudice di merito sono frequentemente dichiarate inammissibili per manifesta infondatezza.
- La prova basata sul traffico telefonico può essere ritenuta convincente se emergono contatti numerosi e ripetuti tra l'imputato e utenze riconducibili a interlocutori significativi, salvo prova concreta che la scheda sia stata utilizzata da terzi non identificati.
- La recidiva e il diniego delle attenuanti generiche possono essere adeguatamente motivati con l'elenco e la valutazione dei precedenti, nonché con considerazioni sulla personalità e sulle modalità del fatto: la Corte può quindi aggravare il trattamento sanzionatorio se ravvisa continuità criminosa e pericolosità persistente.
- Se un motivo di appello è ab origine inammissibile o manifestamente infondato, anche l'omessa risposta del giudice di merito a tale motivo può non comportare successo in Cassazione: il ricorso è privo di interesse e può essere dichiarato inammissibile.
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