Cassazione Penale, Sentenza n. 39517/2025 del 09/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore ha impugnato l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari nell'ambito di una procedura di estradizione promossa dalla Turchia per reati di associazione per delinquere, riciclaggio e danneggiamento seguito da incendio. Si è censurata l'erronea applicazione della disciplina nazionale e convenzionale (artt. 705, 714 cod. proc. pen. e art. 5 CEDU) e si è documentata l'insussistenza del pericolo di fuga mediante: residenza stabile in Italia dal 4/12/2023; contratto di lavoro a tempo indeterminato; contratto di locazione e dichiarazione di accoglienza del locatore; presenza di familiari e offerta di ospitalità presso un connazionale con posizione contributiva in Italia.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il rimedio offerto dall'art. 719 cod. proc. pen. ammette il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari strumentali all'estradizione solo per violazione di legge; il ricorrente ha invece censurato la motivazione e il giudizio di fatto del giudice di merito, cioè questioni non sindacabili in Cassazione. La sentenza osserva che la Corte di appello aveva evidenziato elementi concreti (gravità dei fatti, imminente definizione della procedura, allontanamento dalla Germania dopo analoga procedura) a sostegno del pericolo di fuga. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ex art. 616 c.p.p., a versare alla cassa delle ammende la somma equitativamente determinata in euro 3.000; la cancelleria è incaricata degli adempimenti di legge.
Norme richiamate
Richiamato dalla difesa come parte della disciplina cautelare nell'estradizione; la Corte non ha affrontato un'applicazione sostanziale perché ha escluso la sindacabilità in Cassazione degli accertamenti di fatto.
Richiamato dalla difesa in tema di misure cautelari strumentali all'estradizione; la pronuncia conferma che eventuali contestazioni sulla valutazione degli elementi probatori spettano al giudice di merito.
art. 5 CEDU
Invocato dalla difesa per la tutela della libertà personale; la Corte di cassazione ha ritenuto però che il motivo del ricorso fosse una censura di merito e non una specifica questione di diritto interpretativo della Convenzione sindacabile in Cassazione.
La Corte precisa che il ricorso per cassazione avverso provvedimenti di revoca o sostituzione delle misure cautelari strumentali all'estradizione è ammesso solo per violazione di legge, escludendo quindi la sindacabilità dei meri vizi di motivazione o della diversa valutazione degli elementi di fatto.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in ordine agli adempimenti della cancelleria a seguito della pronuncia.
Sentenza Corte costituzionale 13/06/2000, n. 186
Citate le statuizioni per escludere che il ricorso sia stato presentato con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, nonché per giustificare l'adozione di una sanzione pecuniaria equitativa (cassa delle ammende).
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari connessi all'estradizione è limitato a questioni di diritto: non è ammessa la rinnovata valutazione degli elementi di fatto o della motivazione del giudice di merito.
- Se si vuole impugnare la scelta della misura cautelare (es. custodia in carcere vs arresti domiciliari), è fondamentale formulare censure di illegittimità di diritto (violazione o errata interpretazione di norme) e non limitarsi a richiedere una diversa valutazione delle prove o dei fatti.
- La documentazione che dimostra radicamento (residenza stabile, lavoro, contratto di locazione, legami familiari) è rilevante per il giudice di merito nella valutazione del pericolo di fuga, ma perde efficacia in Cassazione se utilizzata soltanto per contestare la decisione motivata del giudice di merito.
- Comportamenti anteriori del ricorrente (es. allontanamento dal paese durante procedure analoghe) possono prevalere nella valutazione del pericolo di fuga e rendere difficoltosa la concessione di misure meno afflittive; tali elementi devono essere specificamente contrastati già nei gradi di merito con prove concrete.
- Quando si invoca la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 5 CEDU) in Cassazione, conviene evidenziare profili di diritto costituzionalmente o convenzionalmente rilevanti e non soltanto la discrepanza di fatto, per rientrare nel perimetro di ammissibilità.
- Strategia pratica: proporre motivi di cassazione che mettano in discussione l'interpretazione o l'applicazione di norme rilevanti, mentre le questioni probatorie vanno coltivate e documentate nei gradi di merito; considerare proposte concrete di misure meno afflittive (arresti domiciliari con controllo elettronico) e chiedere il riesame motivato da parte del giudice di merito.
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