Cassazione Penale, Sentenza n. 39754/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato aveva proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Padova che lo aveva condannato alla sola pena pecuniaria per il delitto ex art. 590 c.p.; ha censurato l'ordinanza del Tribunale che ha dichiarato inammissibile l'appello sostenendo che l'atto di impugnazione avrebbe dovuto essere convertito in ricorso per cassazione (art. 568 co. 5 c.p.p.) poiché, oltre all'entità della pena, deduceva profili relativi al sequestro del fucile e alla mancata pronuncia sulla confisca; ha inoltre lamentato travisamento delle prove e vizi di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 37 d.lgs. n. 274/2000, avverso la sentenza del Giudice di Pace che applica la sola pena pecuniaria l'appello non è ammesso (salvo che l'imputato impugni il capo relativo al risarcimento del danno) e che l'atto di impugnazione non poteva essere convertito in ricorso per cassazione perché dall'esame dell'atto emergeva chiaramente la volontà dell'impugnante di proporre un rimedio di merito (appello) con deduzioni di merito quali il travisamento delle prove: quindi mancava la "voluntas impugnationis" idonea alla conversione. La questione relativa al sequestro e alla confisca non era stata dedotta in appello e, in ogni caso, la competenza a decidere sulla confisca, in assenza di pronuncia del giudice di cognizione, è del giudice dell'esecuzione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
"L'imputato può proporre appello contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria; può proporre appello anche contro le sentenze che applicano la pena pecuniaria se impugna il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno. L'imputato può proporre ricorso per cassazione contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano la sola pena pecuniaria e contro le sentenze di proscioglimento"
La norma delimita i mezzi impugnatori: le sentenze del Giudice di Pace che applicano la sola pena pecuniaria sono impugnabili in Cassazione e non mediante appello ordinario, salvo che l'appello contesti anche il capo relativo al risarcimento del danno.
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Stabilisce che il giudice che riceve un atto di impugnazione deve verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento e l'esistenza di una volontà di impugnare (voluntas impugnationis) e, se sussistenti, trasmettere gli atti al giudice competente; tuttavia tale disposizione non consente la conversione automatica dell'atto quando dall'esame dell'impugnazione emerga che la parte ha intenzionalmente utilizzato un mezzo diverso da quello consentito per deduzioni di merito.
art. 111 Cost.
Riferimento costituzionale al principio di ragionevole durata del processo e alla tutela giurisdizionale; richiamato dal ricorrente ma la Corte non lo ha ritenuto idoneo a modificare la disciplina sull'ammissibilità dell'impugnazione utilizzata.
Massime di principio
- Avverso una sentenza del Giudice di Pace che applica la sola pena pecuniaria il rimedio ordinario è il ricorso per cassazione; l'appello ordinario è normalmente inammissibile salvo specifiche ipotesi previste dalla legge (es. impugnazione del capo sul risarcimento del danno).
- La conversione di un atto di impugnazione in altro rimedio (es. appello convertito in ricorso per cassazione) è possibile solo se dall'atto emerge una volontà reale e compatibile dell'impugnante di proporre il rimedio astrattamente ammissibile; non è ammessa quando l'atto dimostri inequivocabilmente l'intento di proporre il mezzo di gravame non consentito (es. deduzioni di merito tipiche dell'appello).
- Se l'impugnazione contiene solo censure di merito (travisamento delle prove, errata ricostruzione dei fatti, ecc.) e non censure di legittimità o questioni formali che autorizzerebbero la conversione, il provvedimento va dichiarato inammissibile.
- Questioni relative a sequestro e confisca, se non decise dal giudice di cognizione nella sentenza impugnata, spettano al giudice dell'esecuzione; tali questioni devono comunque essere tempestivamente dedotte nelle sedi opportune e con il corretto mezzo di impugnazione.
- Uso errato del mezzo di impugnazione può comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (es. somma alla Cassa delle ammende); pertanto è importante verificare preliminarmente la correttezza del rimedio processuale prima di proporre l'impugnazione.
- In casi simili, per preservare i diritti è preferibile che il difensore specifichi chiaramente la "voluntas impugnationis" e deduca questioni di diritto (non solo di merito) se si richiede la conversione in ricorso per cassazione.
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