Cassazione Penale, Sentenza n. 16211/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione lamentando assoluta mancanza di motivazione con riferimento all'applicazione della recidiva e, inoltre, violazione di legge e falsa applicazione degli artt. 192, 533, 546 cod. proc. pen. e 99 cod. pen. In sintesi si contestava che la Corte d'appello non aveva risposto alla specifica censura di appello sulla sussistenza della recidiva e che l'errata attribuzione della recidiva avrebbe inciso sulla determinazione della pena e sui benefici.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha constatato che la Corte d'appello di Palermo ha omesso di prendere in considerazione e di motivare il punto relativo al riconoscimento della recidiva, nonostante la specifica censura fosse stata formulata in appello. Perciò ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento della recidiva e ha rinviato ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per un nuovo giudizio sul solo punto della recidiva. Ha inoltre dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. (la parte annullata non ha connessione essenziale con la condanna).
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen., lett. b), c) ed e)
Articoli invocati come basi per il ricorso per cassazione per motivi di nullità o insufficiente motivazione. La Corte li ha ritenuti utili per censurare l'assoluta mancanza di motivazione sul punto della recidiva.
Riferimento fatto dal ricorrente come parte delle violazioni di legge contestate; la decisione di Cassazione si è focalizzata sull'omessa motivazione della Corte territoriale piuttosto che su un'analisi approfondita di questa norma nel merito.
Richiamato dal ricorrente tra le norme cui avrebbe fatto seguito falsa applicazione; la Cassazione ha risolto il ricorso per carenza di motivazione relativa alla recidiva senza entrare in un lungo esame di applicazione di questa specifica norma.
Citato dal ricorrente come norma eventualmente violata nella fase di motivazione; la Corte di Cassazione ha ritenuto prevalente la mancanza di risposta della Corte d'appello alla censura sull'esistenza della recidiva.
Invocato nel ricorso come norma la cui falsa applicazione sarebbe stata contestata; dalla motivazione di Cassazione risulta che la questione decisiva è stata l'assenza di motivazione sul riconoscimento della recidiva, piuttosto che un accertamento esaustivo sulla corretta applicazione di questa norma.
Norma applicata dalla Corte di Cassazione per dichiarare irrevocabile l'affermazione di responsabilità quando la parte annullata non ha connessione essenziale con la decisione di condanna; la Corte l'ha invocata per mantenere ferma la condanna mentre annullava solo il riconoscimento della recidiva.
Massime di principio
- La Corte d'appello deve motivare espressamente e rispondere ai specifici motivi di appello relativi al riconoscimento della recidiva: l'omissione costituisce vizio di motivazione idoneo ad annullamento parziale.
- La recidiva produce effetti non solo sulla pena quantitativa ma anche su benefici detentivi, riabilitazione e altre conseguenze; pertanto l'imputato ha interesse a impugnare anche quando dal bilanciamento delle circostanze non sia derivato un aumento della pena.
- Se la Corte di legittimità annulla solo il riconoscimento della recidiva e questa parte non ha connessione essenziale con l'accertamento di responsabilitÃ, la condanna principale può essere dichiarata irrevocabile ai sensi dell'art. 624 c.p.p., con rinvio al giudice di merito per riesame limitato.
- In casi analoghi il rimedio corretto può essere l'annullamento parziale con rinvio per nuovo giudizio sul profilo della recidiva, evitando di rimettere in discussione l'intera responsabilità quando il vizio sia isolato e separabile.
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