Cassazione Penale, Sentenza n. 779/2023 del 12/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la conferma della condanna (8 mesi di reclusione) per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale ex art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011. Il ricorrente contestava la mancata riformulazione del giudizio sulla "pericolosità sociale" al momento della ripresa dell'esecuzione della misura di sorveglianza, sostenendo che, essendo intervenuta una detenzione dopo l'irrogazione della misura, il tribunale avrebbe dovuto verificare l'attualità e la persistenza della pericolosità prima di ritenere sussistente la violazione
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse valutato correttamente l'attualità della pericolosità sociale in base al disvalore dei fatti e all'anagrafe giudiziaria del ricorrente (precedenti e violazioni); ha inoltre verificato che la sospensione dell'esecuzione della sorveglianza per effetto della detenzione era durata solo dieci mesi, periodo significativamente inferiore alla soglia dei due anni prevista dall'art. 14 d.lgs. n. 159/2011 novellato, per cui non era obbligatoria una nuova rivalutazione da parte del giudice della prevenzione. Condanna alle spese processuali
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Norma che disciplina il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale; la Corte ha ritenuto che, salvo diversa necessità di verifica dell'attualità della pericolosità, possa essere applicata quando sussistono elementi di pericolosità e violazioni delle prescrizioni
art. 14, d.lgs. n. 159/2011 (come modificato dall'art. 4, comma 2-ter, legge n. 161/2017)
L'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di pena. Dopo la cessazione dello stato di detenzione, se esso si è protratto per almeno due anni, il tribunale verifica, anche d'ufficio, ... la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato, assumendo le necessarie informazioni ... Se persiste la pericolosità sociale, il tribunale emette decreto con cui ordina l'esecuzione della misura ... Se invece la pericolosità sociale è cessata, il tribunale emette decreto con cui revoca il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione.
Stabilisce la procedura di rivalutazione dell'attualità della pericolosità quando la sospensione per detenzione si è protratta almeno due anni; nel caso esaminato la sospensione è stata inferiore (10 mesi), perciò la verifica obbligatoria prevista dall'art. 14 non si attivava
Sez. U., n. 51407 del 21/06/2018 (Cassazione)
Principio giurisprudenziale secondo cui, se l'esecuzione della misura è stata sospesa per una lunga detenzione, il reato di violazione degli obblighi di sorveglianza non è configurabile senza una previa rivalutazione dell'attualità della pericolosità da parte del giudice della prevenzione; tale principio è coerente con la normativa e le pronunce costituzionali ed eurounitarie
Corte costituzionale, sent. n. 291 del 02/12/2013
Ha dichiarato l'illegittimità di una norma che non prevedeva la necessità di valutare la persistenza della pericolosità sociale quando l'esecuzione della misura fosse sospesa per detenzione, imponendo quindi una verifica ex post nei casi rilevanti
Corte EDU, Labita c. Italia, 06/04/2000, n. 26672/85
Richiama il principio che per l'applicazione di misure di prevenzione personale occorre accertare elementi concreti e specifici e fornire motivazione adeguata sulla attualità della pericolosità; la Corte italiana ha richiamato questo orientamento per giustificare la necessità di rivalutazioni quando opportuno
Massime di principio
- Se l'esecuzione di una misura di prevenzione (es. sorveglianza speciale) è sospesa per detenzione per un periodo pari o superiore a due anni, il tribunale deve effettuare una verifica obbligatoria, anche d'ufficio, della persistenza dell'attualità della pericolosità sociale prima di riattivare la misura
- Se la sospensione per detenzione è di durata significativamente inferiore alla soglia dei due anni (caso concreto: 10 mesi), la rivalutazione automatica non è prevista dall'art. 14 novellato; tuttavia i giudici possono e devono comunque valutare, con motivazione, la situazione concreta e i comportamenti successivi
- La valutazione dell'attualità della pericolosità deve fondarsi su elementi concreti: gravità e disvalore dei fatti recenti, anagrafe giudiziaria (precedenti), violazioni delle prescrizioni e condotta complessiva; il periodo di detenzione non ha automaticamente valore riabilitativo se breve o se permangono elementi negativi
- I principi costituzionali e della Corte EDU impongono che ogni applicazione o riapplicazione di misure di prevenzione sia adeguatamente motivata e aggiornata rispetto alla situazione attuale dell'interessato
- In casi simili, la difesa dovrebbe contestare specificamente la mancanza di motivazione sull'attualità della pericolosità o dimostrare che la sospensione per detenzione ha avuto effetti riabilitativi tali da richiedere la revoca della misura
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