Cassazione Penale, Ordinanza n. 38143/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato di energia elettrica. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità, sostenendo che la decisione non avesse raggiunto la prova oltre ogni ragionevole dubbio, perché fondata sulla sola presenza del ricorrente nella pizzeria al momento del controllo e priva della prova del suo concorso nella manomissione del contatore; ha inoltre allegato che l'eventuale manomissione sarebbe risalita alla precedente gestione del locale, da parte del suocero. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, lamentando che la pena fosse sproporzionata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che si trattasse della mera riproposizione di una censura già esaminata e logicamente disattesa in appello: i giudici di merito avevano valorizzato la qualità di gestore dell'attività e di intestatario del contratto di fornitura, oltre alla consapevolezza della manomissione desunta dall'omessa registrazione di gran parte dei consumi (sottrazione stimata in 96.372 kWh). La Corte ha inoltre precisato che, nel furto di energia elettrica aggravato dalla violenza sulle cose, risponde anche chi consapevolmente si avvalga dell'allaccio abusivo realizzato da terzi, senza che sia necessario provare chi abbia materialmente eseguito l'allaccio. La deduzione sulla precedente verifica richiesta ai tecnici Enel è stata ritenuta indimostrata e quindi irrilevante ai fini dell'esclusione del dolo. Quanto al secondo motivo, è stato giudicato aspecifico e manifestamente infondato, poiché la pena era stata determinata con uno scostamento modestissimo dal minimo edittale, dopo il riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, e la motivazione richiamava correttamente i criteri di cui all'art. 133 c.p.; la Corte ha ribadito che una motivazione più analitica è richiesta solo se la pena base si colloca almeno al medio edittale o oltre. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È il parametro richiamato per la determinazione della pena; il riferimento ai criteri soggettivi e oggettivi è ritenuto sufficiente quando la pena base resta inferiore al medio edittale e vi è solo un modesto scostamento dal minimo.
Non citato: non pertinente.
Massime di principio
- Nel furto di energia elettrica risponde anche chi, pur non avendo materialmente realizzato l'allaccio abusivo, se ne avvalga consapevolmente per ottenere la fornitura illecita di energia.
- Ai fini dell'affermazione di responsabilità per furto di energia, non è necessario provare che l'imputato sia il proprietario dell'immobile o l'autore materiale della manomissione del contatore, se dagli elementi probatori emerge la sua consapevole disponibilità e utilizzazione dell'allaccio abusivo.
- Una censura di legittimità che si limiti a riproporre questioni già esaminate e motivate in appello, senza confrontarsi con la ratio decisoria della sentenza impugnata, è inammissibile.
- La contestazione sulla dosimetria della pena è aspecifica e non può essere accolta quando la pena base sia stata determinata in misura inferiore al medio edittale e il giudice di merito abbia richiamato i criteri dell'art. 133 c.p. con motivazione sufficiente.
- La mancanza di prova circa l'autore materiale della manomissione non esclude, di per sé, il dolo di chi gestisce l'attività e trae vantaggio dall'allaccio abusivo, se la consapevolezza dell'illecito è desumibile dal quadro fattuale.
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