Cassazione Penale, Sentenza n. 13350/2024 del 02/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 28/12/2023 che ha respinto la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare in carcere applicata ai sensi dell'art. 9 L. n. 69/2005 in relazione a un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità tedesche per reati di gestione illecita di rifiuti. I motivi del ricorso per cassazione contestavano: 1) l'omessa traduzione in lingua tedesca dell'ordinanza di rigetto (Burri non comprende l'italiano), richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla nullità degli atti cautelari non tradotti nella lingua conosciuta dall'indagato; 2) la carenza e apparente apoditticità della motivazione in ordine al pericolo di fuga e alla mancata valutazione della proporzionalità della misura alla luce dell'art. 22-bis L. n. 69/2005 (es. età, mancanza documenti, disponibilità ad arresti domiciliari con braccialetto elettronico); 3) il presunto trattamento discriminatorio del soggetto non residente rispetto al residente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Sul primo punto, ha spiegato che la pronuncia delle Sezioni Unite del 26/10/2023 sulla nullità riguarda la mancata traduzione dell'atto che "applica" la misura cautelare; invece l'ordinanza impugnata decideva su una istanza di riesame (provvedimento di conferma) e pertanto la nullità non è applicabile. Inoltre la Corte territoriale aveva disposto la traduzione dell'ordinanza e il ricorrente aveva conferito procura speciale in lingua italiana al difensore, il che ha fatto ritenere che i diritti difensivi fossero comunque garantiti. Sul merito, la Corte ha ritenuto che la motivazione non fosse apparente: l'istanza riproponeva argomentazioni già esaminate in una precedente ordinanza e su tali questioni si era formato giudicato cautelare (inammissibilità del precedente ricorso). Quanto all'art. 22-bis, la Cassazione ha chiarito che la norma impone una verifica ex officio dell'opportunità della custodia al termine dei termini previsti, ma non determina un automatismo di revoca; nel caso concreto la Corte di appello ha valutato la durata del procedimento e l'esistenza di una decisione sulla consegna, ritenendo ancora necessaria la custodia per garantire l'adempimento del mandato di consegna. Ricorso rigettato; ricorrente condannato alle spese.
Norme richiamate
Legge 28 aprile 2005, n. 69 (art. 9)
Norma che disciplina la custodia cautelare in materia di consegna europea; utilizzata come base per l'applicazione della misura cautelare in vista dell'esecuzione del mandato di arresto europeo.
Legge 28 aprile 2005, n. 69 (art. 22-bis)
Alla scadenza dei termini previsti dal comma 2, la corte di appello valuta se la custodia cautelare applicata alla persona della quale è richiesta la consegna è ancora assolutamente necessaria ... disponendone, in caso contrario, la revoca o la sostituzione con altre misure cautelari ...
Imposta al giudice un obbligo di verifica ex officio sulla necessità e proporzionalità della custodia alla scadenza dei termini, ma non produce automatica revoca della misura; il giudice deve motivare tenendo conto anche delle ragioni del protrarsi del procedimento.
Codice di procedura penale (art. 143, comma 3)
prevede la traduzione dei provvedimenti che "dispongono" misure cautelari
La traduzione è obbligatoria per i provvedimenti che "dispongono" misure cautelari (atto applicativo); la Corte ha distinto questi provvedimenti dalle decisioni di riesame/confirmatorie, per le quali la nullità per omessa traduzione non si estende automaticamente.
Codice di procedura penale (art. 125, 272, 274, 275, 278, 299 citati)
Norme richiamate a supporto delle questioni processuali inerenti motivazione, rinnovazione degli elementi cautelari e regole di impugnazione; la Corte ha ritenuto che le garanzie processuali fossero rispettate e la motivazione sufficiente.
Costituzione (art. 111, art. 117, art. 24, art. 3)
Riferimenti ai principi di giusto processo, parità di trattamento e tutela della difesa; la Corte ha ritenuto tali garanzie sostanzialmente rispettate nel caso concreto.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 6, art. 5 citati)
Richiamate le garanzie del processo equo (art. 6 CEDU) e della libertà personale (art. 5 CEDU); la Corte ha bilanciato tali diritti con l'esigenza di assicurare la consegna all'autorità emittente.
Giurisprudenza - Sezioni Unite 26/10/2023 (Rg. 6727/23)
Le Sezioni Unite hanno affermato la nullità dell'ordinanza applicativa di misura cautelare se non tradotta nella lingua nota all'indagato; la Corte di cassazione ha però precisato che tale principio non è estendibile automaticamente alle ordinanze di riesame/confirmatorie.
Massime di principio
- La mancata traduzione rileva in modo decisivo quando riguarda l'atto che "applica" la misura cautelare: in quel caso la nullità può essere rilevante; invece le decisioni successive di riesame o conferma non sono automaticamente nulle per mancata traduzione, se la Corte provvede in seguito alla traduzione o se i diritti difensivi risultano comunque garantiti.
- L'art. 22-bis L. n. 69/2005 impone una verifica ex officio della necessità e proporzionalità della custodia al termine dei termini previsti, ma non determina la revoca automatica della misura: il giudice deve motivare concretamente tenendo conto delle ragioni del protrarsi del procedimento e delle concrete esigenze di assicurare la consegna.
- Argomentazioni già esaminate e su cui si è formato giudicato cautelare non possono essere utilmente riproposte se non con nuovi ed effettivi elementi; una mera ripetizione di censure già definite è insufficiente per ottenere la revoca o la sostituzione della misura.
- La gravità dell'ipotesi di reato può essere richiamata dal giudice come elemento valutativo del pericolo di fuga, ma la motivazione deve comunque essere articolata e collegare i fatti all'esigenza di custodia, evitando formule generiche o puramente descrittive dell'imputazione.
- La disponibilità di elementi personali (età, legami familiari, mancanza di documenti, proposta di misure meno afflittive come gli arresti domiciliari con controllo elettronico) costituisce materiale utile per chiedere la sostituzione della misura, ma deve essere presentata con elementi nuovi e concreti e valutata alla luce della necessità di garantire la consegna.
- La conferenza di procura speciale in una lingua conosciuta dall'interessato e l'attività effettiva del difensore possono attenuare le conseguenze della mancata traduzione immediata, purché sia chiaro che i diritti di difesa sono stati effettivamente garantiti.
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