Cassazione Civile, Ordinanza n. 21347/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia e, ai sensi dell'art. 5, comma 5, della l. n. 130 del 2022, ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese a carico di chi le aveva anticipate. Non vi è stata una decisione sui tre motivi di ricorso, perché la lite è stata definita in via sopravvenuta.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR Sicilia, sezione distaccata di Catania, che in accoglimento dell'appello dell'Ufficio aveva riformato la decisione di primo grado e respinto il ricorso della contribuente contro un avviso di accertamento relativo al 2004 con cui erano stati recuperati maggiori IRES, IRAP e IVA. Il ricorso per cassazione era articolato in tre motivi, ma nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato memoria rappresentando di avere presentato domanda di definizione della lite pendente ai sensi dell'art. 5 della l. n. 130 del 2022 e di avere versato gli importi dovuti, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere. La Corte ha acquisito il riscontro dell'Agenzia delle Entrate, che ha confermato il pagamento ed aderito alla richiesta di cessazione.
Norme richiamate
art. 5 della legge n. 130 del 2022
La presentazione della domanda di definizione della lite pendente e il pagamento delle somme dovute, con adesione dell'Agenzia delle Entrate, determinano la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
art. 5, comma 5, l. n. 130/2022
ai sensi dell’art. 5 comma 5 della legge n. 130 del 2022
In presenza dell'avvenuta definizione della lite, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, con regolazione delle spese secondo la norma richiamata.
Massime di principio
- Quando la controversia tributaria pendente in Cassazione viene validamente definita mediante la procedura agevolata prevista dalla legge speciale e l'Ufficio ne conferma l'esito, il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere.
- La definizione sopravvenuta della lite preclude ogni esame dei motivi di ricorso, poiché viene meno l'interesse alla decisione sul merito.
- In caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere conseguente a definizione agevolata, le spese sono regolate secondo quanto previsto dalla disciplina speciale applicabile.
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