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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29819/2025 del 27/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la declaratoria di inammissibilità dell'appello resa dalla corte territoriale. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza della corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile il suo appello per genericità dei motivi. Dal testo non emergono i contenuti specifici dell'appello né del ricorso; la Corte di cassazione rileva però che l'unico motivo di ricorso era a sua volta inammissibile per genericità intrinseca e, comunque, manifestamente infondato, perché l'atto di appello, letto in connessione con la sentenza di primo grado, non evidenziava profili idonei a superare la declaratoria di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 591 c.p.p.

    richiamato implicitamente dal tema della inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi, quale vizio che impedisce l'esame del gravame

  • art. 616 c.p.p.

    applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro la declaratoria di inammissibilità dell'appello è a sua volta inammissibile quando si limita a riproporre censure generiche o non specificamente confrontate con la ratio della decisione impugnata.
  • La genericità intrinseca del motivo di ricorso comporta l'inammissibilità del gravame, soprattutto se il ricorso non offre una critica puntuale alla valutazione di genericità già operata dal giudice di merito.
  • Nel giudizio di legittimità, la manifesta infondatezza del motivo può essere apprezzata anche attraverso il confronto tra atto di appello e sentenza di primo grado, ove tale lettura confermi l'insufficienza specifica delle doglianze.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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