Ordinanza n. 38/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento, pubblicato il 13/11/2024, reso dal Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo – Ufficio 3° - Ambito Territoriale per la Provincia de L’Aquila m pi.AOOUSPAQ.REGISTRO UFFICIALE.U.0016657-13-11-2024.h.12:21 di pubblicazione della graduatoria definitiva relativa alla classe di concorso A019 – Filosofia e Storia – Regione Abruzzo, nonché del provvedimento, pubblicato il 20/11/2024, reso dal Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico regionale per l’Abruzzo – Ufficio 3° - Ambito Territoriale per la Provincia de L’Aquila m pi.AOOUSPAQ.REGISTRO UFFICIALE.U.0017006:20-11-2024.h.12:49 di rettifica della predetta graduatoria nella parte in cui non attribuiscono correttamente i punteggi dei titoli presentati dal ricorrente e lo escludono dai posti utili all’immissione in ruolo per mancata attribuzione dei punteggi dei titoli presentati, nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresa la valutazione effettuata dalla Commissione Giudicatrice; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 1\8\2025: - del Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo n. 8933 del 10 luglio 2025, con cui è stata disposta l’integrazione della graduatoria di merito per la classe di concorso A019 – Filosofia e Storia, nonché degli atti a esso connessi, presupposti e conseguenti, tra cui l’elenco dei candidati idonei predisposto ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2025 n. 45, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2025 n. 79, l’integrazione della graduatoria A019_AB e il relativo elenco degli idonei, nonché la relazione depositata dall’Amministrazione in data 24 luglio 2025, prot. 9639; - di ogni altro atto, ancorché non conosciuto, che abbia concorso a determinare, in modo diretto o indiretto, l’omessa attribuzione del punteggio spettante al ricorrente per i titoli dichiarati, e la sua conseguente esclusione dalle graduatorie integrate e dagli elenchi dei candidati idonei all’immissione in ruolo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR prende atto della rinuncia del ricorrente all'istanza di esecuzione delle ordinanze cautelari n. 44/2025 e n. 237/2025. Non viene pronunciata una decisione di merito sui vizi dedotti contro le graduatorie o sugli atti dell'amministrazione. Le spese della fase esecutiva sono compensate tra le parti. L'ordinanza dispone inoltre la propria esecuzione da parte dell'autorità amministrativa.
Atto impugnato: Graduatorie definitive e successiva rettifica della graduatoria di merito per la classe di concorso A019, nonché graduatoria integrata e relativo elenco degli idonei
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva e la successiva rettifica relative alla classe di concorso A019 – Filosofia e Storia, deducendo la mancata corretta attribuzione dei punteggi spettanti per i titoli dichiarati e la conseguente esclusione dai posti utili all'immissione in ruolo. Con motivi aggiunti ha impugnato anche il decreto di integrazione della graduatoria e gli atti connessi, lamentando il permanere dell'omessa attribuzione del punteggio e l'esclusione dalle graduatorie integrate e dagli elenchi degli idonei. La presente ordinanza riguarda esclusivamente l'istanza di esecuzione delle ordinanze cautelari già emesse, alla quale la parte ricorrente ha rinunciato.
Norme richiamate
Richiamato quale base processuale della fase di esecuzione; il testo non esplicita ulteriormente l'interpretazione della disposizione.
Massime di principio
- La rinuncia all'istanza di esecuzione di precedenti provvedimenti cautelari deve essere espressamente recepita dal giudice mediante presa d'atto, senza che ciò comporti una decisione sul merito della controversia principale.
- In caso di rinuncia all'istanza di esecuzione cautelare, il giudice può compensare le spese relative alla fase esecutiva.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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