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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3343/2022 del 31/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione basata su un unico motivo: erronea applicazione di legge per non aver rilevato la prescrizione del reato prima della definizione del secondo grado. La difesa sosteneva che la circostanza aggravante della "finalità di profitto", contestata al ricorrente sulla base dell'art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 nella formulazione all'epoca del fatto, sarebbe stata successivamente abolita/riqualificata da interventi normativi, con conseguente necessità di riqualificazione del fatto e presa d'atto dell'estinzione per decorso del tempo

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, ratione temporis, il fatto fosse correttamente inquadrato nella disciplina vigente all'epoca (art. 12 d.lgs. n. 286 come modificato dalla L. 30 luglio 2002, n. 189) e che i successivi interventi legislativi non abbiano abolito la rilevanza della finalità di profitto ma l'abbiano solo collocata in diversa disposizione (comma 3-ter) mantenendone la natura di aggravante. Ne consegue che non si è verificata una "parziale abolitio criminis" né una riqualificazione idonea a far emergere l'estinzione per prescrizione. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull'immigrazione)

    art. 12, commi 1 e 3 (nella formulazione applicabile ratione temporis); successiva collocazione della "finalità di profitto" nel comma 3-ter

    La Corte ha ritenuto che, all'epoca del fatto, l'art. 12 incriminasse condotte di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina con la finalità di profitto come fattore aggravante; le successive modifiche legislative non hanno eliminato la rilevanza della finalità di profitto ma ne hanno soltanto cambiato la collocazione normativa, mantenendone la valenza aggravante

  • L. 30 luglio 2002, n. 189

    Modificò la formulazione dell'art. 12 nella parte rilevante per il caso, così che la finalità di profitto assumeva rilievo aggravante nella normativa applicabile ratione temporis

  • L. 15 luglio 2009, n. 94

    Successiva riformulazione normativa che ha collocato la finalità di profitto nel comma 3-ter dell'art. 12; la disposizione mantiene la finalità di profitto come aggravante e quindi non configura un'abolizione della fattispecie aggravata

  • L. 31 luglio 2006, n. 241 (indulto)

    Applicato dalla Corte di Appello in sede di merito quale beneficio di clemenza, con conseguente riduzione della pena inflitta al ricorrente

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze per i ricorsi dichiarati inammissibili, comprese le spese e il possibile versamento a titolo di ammenda; la Corte ha applicato tale norma per condannare il ricorrente al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La legge applicabile è quella vigente al momento del fatto (principio di temporalità): se la norma all'epoca dell'evento prevedeva un'aggravante la successiva riforma che ne cambia la collocazione ma ne conserva la sostanza non comporta automaticamente una riqualificazione favorevole all'imputato
  • Perché una modifica normativa determini la riqualificazione del fatto e l'eventuale estinzione per prescrizione occorre che la disposizione successiva riduca concretamente il requisito costitutivo dell'illecito o elimini l'aggravante (lex mitior); la mera ricollocazione formale non basta
  • Se la difesa invoca la prescrizione per intervenuta modifica normativa deve dimostrare che la modifica ha efficacia di principio mitigatore (abolitio o eliminazione dell'aggravante) e che il nuovo inquadramento determina l'estinzione del reato per decorso del tempo
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e possibile ammenda verso la Cassa delle ammende) salvo che ricorrano giustificazioni per l'esclusione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
  • Benefici di natura straordinaria (es. indulto) decisi in sede di merito riducono la pena ma non incidono automaticamente sulla valutazione sulla prescrizione a meno che non vi sia concreto effetto estintivo

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