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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34214/2026 del 23/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza del 30 ottobre 2025 della Corte d'appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, che lo aveva condannato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Secondo la ricostruzione recepita dalla Corte territoriale, dopo una scena di gelosia, gli agenti si erano qualificati e gli avevano chiesto di uscire dall'ufficio postale per evitare turbative al servizio o pericoli per le persone presenti; l'imputato aveva opposto resistenza con condotte violente e minacciose. Il primo motivo contestava la ricorrenza del nesso teleologico e funzionale tra le condotte e l'opposizione all'atto d'ufficio, ma il ricorso riproponeva censure già esaminate in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza. Il secondo motivo denunciava l'omessa valutazione di registrazioni video e un conseguente vizio motivazionale, chiedendo in sostanza una diversa ricostruzione dei fatti. Il terzo lamentava l'omessa pronuncia sulla richiesta di improcedibilità per i capi B) e C), formulata per l'ipotesi di assoluzione dal delitto di resistenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto generico e manifestamente infondato: non si confrontava con la motivazione d'appello, che aveva individuato l'atto d'ufficio e il collegamento tra l'opposizione violenta e il tentativo degli agenti di far uscire l'imputato dall'ufficio postale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 609, comma 3, c.p.p., perché introduceva censure sulle registrazioni video non prospettate con i motivi d'appello e mirava a ottenere una diversa ricostruzione del fatto. Il terzo motivo è stato ritenuto generico e manifestamente infondato: non essendo stato escluso il delitto di resistenza, la Corte territoriale aveva correttamente assorbito la richiesta subordinata; inoltre, le aggravanti non erano altrimenti contestate e rendevano i delitti procedibili d'ufficio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non essendo ravvisabile assenza di colpa nella causa d'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 609, comma 3, c.p.p.

    si tratta di motivo inammissibile ex art. 609, comma 3, cod. proc. pen., non essendo tali censure state prospettate nei motivi di appello

    Non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione censure che non siano state prospettate con i motivi d'appello.

Massime di principio

  • È inammissibile per genericità il motivo di ricorso che ripropone censure già esaminate e respinte dal giudice d'appello senza confrontarsi con le ragioni specifiche della decisione impugnata.
  • La censura che mira a ottenere in cassazione una diversa ricostruzione del fatto, basandosi su prove non contestate con i motivi d'appello, è inammissibile ai sensi dell'art. 609, comma 3, c.p.p.
  • Se il giudice d'appello non esclude il reato principale, può ritenere assorbita la richiesta subordinata di improcedibilità formulata per l'ipotesi di assoluzione da quel reato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeLesioni
RamiProcesso penaleReati contro la PADelitti contro la persona

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