Cassazione Civile, Ordinanza n. 22444/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica della dichiarazione doganale emesso dall’autorità doganale su merce importata e dichiarata come "canali in calcestruzzo polimerico", mentre l’Ufficio riteneva trattarsi di "oggetti per canalizzazione in ghisa non malleabile". La società contribuente impugnava l’atto e vinceva in primo grado; in appello la decisione veniva confermata. L’Amministrazione ricorreva per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 102 e 112 c.p.c. per ultrapetizione e omessa pronuncia, sostenendo che i giudici di merito avrebbero deciso su una questione non devoluta, ossia il mancato invio del campione al laboratorio doganale; (2) violazione della disciplina tariffaria doganale e delle regole di classificazione della Nomenclatura combinata, deducendo che la CTR aveva errato nel ritenere prevalente il canale in calcestruzzo polimerico rispetto alla griglia sovrapposta, invece di individuare il componente che conferiva al prodotto il carattere essenziale; (3) violazione dell’art. 8 del d.lgs. 374/1990 e dell’art. 61 del TULD, per avere la CTR censurato l’Ufficio per non aver inviato la merce al laboratorio chimico, sebbene ciò non fosse necessario, secondo la ricorrente, in assenza di contestazioni sulla natura, composizione o caratteristiche della merce.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità, rilevando che non erano stati trascritti né il ricorso introduttivo della contribuente né l’atto di appello dell’Agenzia, necessari per verificare l’asserita ultrapetizione e la dedotta questione processuale. Ha invece accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo che la CTR avesse applicato in modo non corretto i criteri di classificazione doganale: non andava valorizzata la sola composizione fisica o il valore dei componenti, né un’idea di essenzialità meramente strutturale; occorreva invece accertare, in base alle caratteristiche oggettive del prodotto, quale componente gli conferisse il carattere essenziale sotto il profilo funzionale e dinamico, considerando l’unitarietà del bene e la sua destinazione complessiva. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del vizio denunciato per violazione o falsa applicazione di legge sostanziale nella classificazione doganale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro del vizio denunciato per ultrapetizione e violazione di norme processuali.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il motivo è inammissibile se non contiene la specifica indicazione e trascrizione degli atti processuali rilevanti per il controllo del vizio dedotto.
Invocato dalla ricorrente per lamentare un vizio processuale nella decisione di merito.
Invocato dalla ricorrente per lamentare ultrapetizione e omessa pronuncia.
Richiamato dalla ricorrente in relazione all’asserita non necessità dell’invio dei campioni al laboratorio doganale nel caso concreto.
art. 61 del D.P.R. 43/1973 (TULD)
Richiamato dalla ricorrente in relazione all’asserita non necessità dell’invio dei campioni al laboratorio doganale nel caso concreto.
Reg. (CEE) n. 2658/1987
Costituisce il riferimento normativo fondamentale della nomenclatura combinata per la classificazione doganale delle merci.
Reg. (CE) n. 1212/2005
È richiamato come supporto interpretativo per descrivere il prodotto e la sua funzione complessiva, anche in relazione alla sicurezza della circolazione.
Massime di principio
- Nella classificazione doganale delle merci importate, il criterio decisivo è dato dalle caratteristiche e proprietà oggettive del bene, come emergono dal testo delle voci della nomenclatura combinata e dalle relative note, non dall’impressione soggettiva o da valutazioni meramente visive isolate.
- Per i prodotti misti o composti, la regola del carattere essenziale impone una valutazione funzionale e dinamica dell’insieme, non strutturale: occorre individuare il componente che, considerato unitariamente con gli altri, realizza la funzione finale del prodotto.
- Ai fini della classificazione tariffaria non è corretto attribuire rilievo decisivo al valore economico dei singoli componenti o a un rapporto di accessorio/principale, se tali elementi non sono pertinenti al criterio legale del carattere essenziale.
- La destinazione del prodotto può rilevare solo se è inerente al bene e risulta desumibile dalle sue caratteristiche oggettive alla data dell’importazione.
- Il motivo di ricorso che denunci un error in procedendo è inammissibile se non consente alla Corte di individuare con precisione il fatto processuale dedotto, mediante adeguata trascrizione o specifica indicazione degli atti rilevanti.
- La doglianza di ultrapetizione in cassazione richiede la puntuale allegazione degli atti processuali necessari a verificare il thema decidendum originario e quello devoluto in appello.
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