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Sentenza

Sentenza del 27/04/2016 n. 8330 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale nella parte in cui aveva riconosciuto la deducibilità dei costi sostenuti dalla società per acquisti effettuati da imprese residenti in Stati inseriti nella cosiddetta "black list". Secondo l'Agenzia, la mera indicazione separata di tali costi nella dichiarazione dei redditi, anche se effettuata con dichiarazione successiva, non dimostra né l'effettività dei costi né la loro deducibilità. Il contribuente avrebbe dovuto provare alternativamente che l'impresa estera svolgeva effettivamente un'attività commerciale prevalente oppure che l'operazione rispondeva a un concreto ed effettivo interesse economico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale di Latina, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione. Il giudice del rinvio dovrà verificare se la società abbia effettivamente dimostrato uno dei presupposti sostanziali per superare la presunzione di indeducibilità dei costi, non essendo sufficiente la loro separata indicazione in dichiarazione.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 110 (TUIR)

    I costi relativi a operazioni con imprese residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata sono soggetti a una presunzione di indeducibilità, superabile dimostrando che l'impresa estera svolge effettivamente un'attività commerciale prevalente oppure che l'operazione risponde a un effettivo interesse economico.

    La separata indicazione dei costi nella dichiarazione non costituisce prova della loro effettività o deducibilità. Occorre fornire una prova sostanziale relativa all'attività effettiva dell'impresa estera o al concreto interesse economico dell'operazione. Dopo la riforma del 2007, applicabile retroattivamente, l'omessa indicazione separata comporta una sanzione, ma non determina automaticamente l'indeducibilità del costo.

  • Riforma del 2007 dell'art. 110 TUIR

    La riforma ha eliminato la separata indicazione dei costi quale condizione sostanziale di deducibilità, attribuendole una funzione meramente formale e sanzionatoria. Tale disciplina è stata ritenuta applicabile retroattivamente anche alle dichiarazioni relative ad anni precedenti.

  • Cass. n. 20635 del 2015; Cass. n. 6205 del 2015; Cass. n. 4030 del 2015

    I precedenti richiamati confermano l'applicazione retroattiva della disciplina più favorevole introdotta dalla riforma del 2007 in materia di separata indicazione dei costi da operazioni con soggetti residenti in Stati a fiscalità privilegiata.

Massime di principio

  • Nelle controversie fiscali sui costi relativi a operazioni con soggetti residenti in Stati a fiscalità privilegiata, la mera esposizione separata del costo in dichiarazione non dimostra né la sua effettività né la sua deducibilità.
  • Il contribuente deve fornire una prova concreta e documentata: alternativamente, dell'effettiva attività commerciale dell'impresa estera oppure dell'esistenza di un reale interesse economico nell'operazione.
  • La separata indicazione ha natura distinta dalla prova sostanziale del costo: nel regime previgente era un requisito formale ulteriore, mentre dopo la riforma del 2007 la sua omissione comporta principalmente una sanzione e non determina automaticamente l'indeducibilità.
  • In caso di cassazione con rinvio, la decisione finale sul merito resta affidata al giudice di rinvio, che deve applicare il principio di diritto indicato dalla Cassazione e rivalutare la documentazione probatoria.

Testo integrale

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