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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35274/2026 del 02/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato la decisione della Corte d’appello di Catania che aveva confermato la sua responsabilità per truffa. Con l’unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, assumendo che fosse mancante o manifestamente illogica la motivazione sulla prova dell’elemento soggettivo. La doglianza contestava la valutazione delle risultanze probatorie, senza individuare specifici travisamenti. La sentenza riferisce che i giudici di merito avevano valorizzato la sproporzione tra il fabbisogno aziendale e la manodopera assunta negli anni e avevano ritenuto inverosimile che il datore di lavoro ignorasse l’obbligo di comunicare le dimissioni dei lavoratori e le conseguenze di tale omissione sulla percezione di benefici indebiti. Il testo non indica la pena, le date dei fatti o gli estremi della decisione di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il motivo mirasse a ottenere una nuova valutazione delle prove, estranea al sindacato di legittimità, e non individuasse specifici travisamenti delle risultanze processuali. Ha rilevato che la Corte d’appello aveva risposto alle doglianze già proposte in appello e motivato con argomenti logici e giuridici la responsabilità per la truffa, anche richiamando la decisione di primo grado e gli elementi istruttori. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    sulla sussistenza della penale responsabilità in capo al ricorrente per la truffa contestata

    La Corte dà atto che la responsabilità per la truffa è stata motivata dai giudici di merito sulla base degli elementi istruttori, ma non svolge una nuova interpretazione degli elementi costitutivi del reato.

Massime di principio

  • È inammissibile in cassazione la doglianza che, anche se formulata come violazione di legge o vizio di motivazione, mira in realtà a ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie già apprezzate dai giudici di merito.
  • La contestazione della motivazione sull’elemento soggettivo non consente il riesame del merito se non individua specifici travisamenti delle emergenze processuali e la decisione impugnata espone le ragioni logiche e giuridiche del convincimento.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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