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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31134/2023 del 08/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che riguardava due avvisi di accertamento relativi a Ires e Irap per l'anno d'imposta 2012. La società contribuente ha resistito con controricorso, eccependo preliminarmente la tardività del ricorso. In sede camerale, la Corte ha rilevato d'ufficio che il ricorso non era stato depositato nei termini di cui all'art. 369 c.p.c., poiché, pur notificato alla controparte, non risultava depositato in cancelleria entro il termine perentorio previsto, come attestato dal certificato negativo di cancelleria. La parte controricorrente aveva anche chiesto la declaratoria di improcedibilità con memoria ex art. 380 c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione dell'Agenzia delle Entrate per omesso tempestivo deposito ex art. 369 c.p.c. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidate in euro 8.500,00 oltre euro 200,00 per esborsi e spese generali. La Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato perché il ricorso era proposto da un'amministrazione dello Stato, richiamando la disciplina speciale applicabile.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    Il mancato deposito del ricorso e degli atti indicati dalla norma nel termine perentorio comporta improcedibilità del ricorso, anche se esso sia stato ritualmente notificato alla controparte.

  • art. 156 c.p.c.

    Il principio di non rilevabilità della nullità per mancato raggiungimento dello scopo non si applica alla violazione di termini perentori, ma solo alle forme in senso stretto.

  • art. 370 c.p.c.

    Il controricorrente, quale parte cui il ricorso è stato notificato e che ha notificato controricorso, può sollecitare la declaratoria di improcedibilità nell'ambito del potere di contraddire.

  • art. 380 c.p.c.

    La questione è stata trattata in camera di consiglio su memoria della controricorrente che ha chiesto dichiararsi l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 12, comma 5, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. in L. 26 aprile 2012, n. 44

    La Corte ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato per i ricorsi proposti da un'amministrazione dello Stato.

Massime di principio

  • Il mancato deposito del ricorso per cassazione entro il termine dell'art. 369 c.p.c. determina improcedibilità rilevabile d'ufficio, anche se il ricorso sia stato notificato alla controparte e quest'ultima si sia costituita in giudizio.
  • La costituzione del controricorrente non sana l'omesso tempestivo deposito del ricorso, perché la sanatoria ex art. 156 c.p.c. riguarda le nullità formali e non l'inosservanza di termini perentori.
  • Il controricorrente può chiedere la declaratoria di improcedibilità del ricorso anche mediante memoria, nell'ambito del potere di contraddire ex art. 370 c.p.c., essendo titolare di un interesse al recupero delle spese processuali.
  • In caso di improcedibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese se la controparte ha svolto difese, poiché tali attività erano ragionevolmente necessarie al momento della notifica del ricorso.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il ricorso è proposto da un'amministrazione dello Stato, in presenza della disciplina speciale richiamata dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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