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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36174/2023 del 30/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di appello di Salerno (13/09/2022) che aveva confermato la condanna del Tribunale di Vallo della Lucania (23/10/2020) per il reato di violazione di sigilli. Il motivo di ricorso è un unico motivo: violazione di legge, violazione di norme processuali e vizio di motivazione per difetto dell'elemento soggettivo (contestano l'esistenza del dolo). In fatto, i Carabinieri avevano rilevato che gli imputati occupavano ed utilizzavano l'immobile sottoposto a sequestro (infissi aperti, arredi da giardino, panni stesi). I ricorrenti hanno offerto un'autorizzazione del proprietario del 2014, ritenuta però non idonea dalla Corte a giustificare l'uso continuativo dell'immobile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha confermato che, sulla base del compendio probatorio e della motivazione della Corte territoriale, sussisteva il reato di violazione di sigilli sia sotto il profilo oggettivo (uso/occupazione dell'immobile) sia sotto quello soggettivo (consapevolezza dell'imposizione del vincolo), non richiedendosi dolo specifico ma solo dolo generico. Ha ritenuto irrilevante l'autorizzazione del 2014, non comprovata l'effettiva esecuzione di lavori di mera manutenzione e pertanto insufficiente a escludere l'uso in violazione dei sigilli. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende; hanno altresì l'onere di sostenere le spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

    La Corte ha applicato l'art. 616 c.p.p. per attribuire ai ricorrenti l'onere delle spese del procedimento in caso di inammissibilità dei ricorsi.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per giustificare l'imposizione, in via equitativa, di una somma a favore della Cassa delle Ammende purché non emerga che il ricorrente abbia agito con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Giurisprudenza della Cassazione sul reato di violazione di sigilli

    Sez. 3, n. 3545 del 13/01/2016; Sez. 2-3, n. 38198 del 27/04/2017; Sez. 3, n. 1743 del 20/09/2016; Sez. 7, n. 24276 del 08/02/2019 (citazioni presenti in motivazione)

    La Corte ricorda che la violazione di sigilli è reato istantaneo che si consuma sia con la rottura materiale dei sigilli sia con l'uso del bene sottoposto a sequestro (anche parziale) e che, riguardo all'elemento psicologico, è sufficiente il dolo generico (consapevolezza e volontà di disporre del bene in spregio dell'ordine dell'autorità).

Massime di principio

  • La violazione di sigilli può essere integrata non solo dalla rottura fisica dei sigilli ma anche dall'uso o dall'occupazione dell'immobile sottoposto a sequestro, anche se l'uso è parziale.
  • Non è richiesto dolo specifico: è sufficiente il dolo generico, ossia la consapevolezza e la volontà di disporre del bene in spregio all'ordine dell'autorità.
  • Autorizzazioni del proprietario anteriori al sequestro o non aggiornate possono non escludere la responsabilità se non provano concretamente che l'attività era limitata e autorizzata alla sola manutenzione; la prova dell'effettiva natura e durata dell'attività è essenziale.
  • La rimessione in termini di ricostruzione alternativa dei fatti da parte della difesa trova accoglimento in Cassazione solo se la motivazione della sentenza impugnata è manifestamente illogica o contraddittoria; la mera plausibilità della versione difensiva non è sufficiente.
  • In caso di inammissibilità dei ricorsi, la parte soccombente può essere condannata a pagare le spese processuali e, in via equitativa, una somma alla Cassa delle Ammende salvo che emerga colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
  • Per difendersi efficacemente in situazioni analoghe è importante raccogliere e documentare prove aggiornate e concrete (documentazione dei lavori, autorizzazioni recenti, testimoni e ricevute) che dimostrino l'effettiva natura e la temporaneità dell'accesso all'immobile.

Testo integrale

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