Cassazione Penale, Sentenza n. 33613/2022 del 13/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Calafiore ha impugnato l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare in carcere. Denuncia violazione dell'art. 274 lett. c) c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che il provvedimento aveva travisato il contenuto di una intercettazione (la conversazione era fra Mazzaglia Salvatore e Calafiore Massimo, non Giuseppe, che al tempo era in carcere) e non aveva considerato che l'arresto in flagranza del 12/12/2017 si riferiva a un fatto-reato comunque rilevante per la vicenda.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Catania avesse motivato in modo lineare la permanenza delle esigenze cautelari, anche dopo il ridimensionamento dell'accusa (assoluzione dai reati associativi e esclusione dell'aggravante mafiosa per alcuni reati), alla luce della pena inflitta in primo grado (14 anni, 6 mesi e 20 giorni e multa di Euro 86.000,00) per 20 titoli di reato di significativa gravità e della contiguità a contesti mafiosi, che oggettivamente giustificavano il rischio di recidiva. Il presunto travisamento dell'intercettazione non era decisivo in quanto la conversazione era stata valutata come elemento accessorio e confermativo. Le censure sull'apprezzamento della pericolosità sociale sono attinenti a profilo di fatto incensurabile in cassazione. Condanna il ricorrente alle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e dispone l'invio della copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Richiamata per indicare la composizione del Tribunale di Catania chiamato a decidere sull'appello cautelare (costituito ex art. 310 c.p.p.).
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare i limiti di enunciazione del motivo di ricorso in cassazione (vincoli formali nella esposizione dei motivi).
art. 274 lett. c) cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente quale presunta violata (con riguardo alla motivazione del provvedimento), benché la Corte non abbia ritenuto decisivo il presunto travisamento probatorio denunciato.
art. 275 comma 3 cod. proc. pen.
Citata nella decisione: la presunzione prevista non operava più in conseguenza del ridimensionamento dell'accusa, ma comunque il Tribunale ha ritenuto che permangessero esigenze cautelari basate su altri elementi (gravità dei reati, pena inflitta, contiguità a clan).
art. 23 comma 8 d.l. 28/10/2020 n.137 conv. L. 18/12/2020 n.176 e artt. 1 e 7 d.l. n.105/2021
Richiamati come base per la requisitoria del Procuratore Generale e per la forma di deposito delle conclusioni nella fase di discussione in Cassazione (norme procedurali straordinarie citate dal PG).
art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Applicata per disporre l'invio della copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non comporta la rimessione in libertà del condannato.
Massime di principio
- In Cassazione non si riesamina liberamente la valutazione di fatto della pericolosità sociale o il giudizio di probabilità di recidiva: tali apprezzamenti del giudice di merito, se adeguatamente motivati, sono incensurabili.
- Un errore o un travisamento relativo a una intercettazione non determina di per sé l'annullamento della misura cautelare se quella intercettazione ha solo valore accessorio rispetto ad altri elementi decisivi che giustificano la custodia cautelare.
- Il ridimensionamento dell'accusa (es. assoluzione da reati associativi) non obbliga automaticamente alla revoca della misura cautelare quando permangono altre esigenze cautelari concrete (gravità dei reati accertati, entità della pena, contiguità a contesti criminosi).
- Le censure in cassazione devono essere specifiche e confrontarsi con la ratio decidendi del provvedimento impugnato; doglianze generiche o meramente assertive sono inammissibili o destinate a fallire.
- Il ricorso inammissibile può comportare condanna alle spese processuali e somme a favore della Cassa delle ammende, oltre agli adempimenti di comunicazione all'amministrazione penitenziaria se non vi è remissione in libertà.
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