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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35051/2025 del 28/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste del 29/10/2024 deducendo un unico motivo: l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione. La Corte di cassazione rileva che il motivo è manifestamente infondato perché non considera tre sospensioni del corso della prescrizione, una dovuta all'emergenza COVID e due per legittimo impedimento, una delle quali riguardante lo stesso difensore ricorrente, per un periodo complessivo superiore a 100 giorni. La doglianza sull'asserita omissione motivazionale è ritenuta irrilevante a fronte della manifesta infondatezza del motivo.

Norme richiamate

  • prescrizione del reato

    La deduzione di estinzione per prescrizione è infondata quando non si considerano le sospensioni del corso della prescrizione che ne hanno prolungato il termine complessivo oltre la soglia utile.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso che deduce la prescrizione è manifestamente infondato se omette di confrontarsi con sospensioni del termine prescrizionale risultanti dagli atti o comunque rilevanti nel calcolo del decorso del tempo.
  • Quando la doglianza principale è manifestamente infondata, eventuali censure sull'insufficienza o omissione motivazionale sul medesimo punto restano irrilevanti ai fini dell'ammissibilità del ricorso.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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