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Ordinanza

Ordinanza n. 234/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della delibera della g. r. della Campania n. 6 del 26 gennaio 2026, pubblicata sul b.u.r.c. n. 6 del 2 febbraio 2026, avente ad oggetto il dimensionamento scolastico e la programmazione dell’offerta formativa – anno scolastico 2026/2027, individuata come intervento n. 22 dell’allegato A alla citata deliberazione, nella parte in cui dispone, per il comune di Angri (SA), la riduzione delle autonomie scolastiche;

Giustizia amministrativa202600733

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera della Giunta regionale della Campania sul dimensionamento scolastico e sulla programmazione dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2026/2027, limitatamente alla riduzione delle autonomie scolastiche nel Comune di Angri

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la delibera regionale n. 6 del 26 gennaio 2026, pubblicata sul BURC n. 6 del 2 febbraio 2026, nella parte relativa all'intervento n. 22 dell'allegato A, concernente il Comune di Angri, sostenendo l'illegittimità della riduzione delle autonomie scolastiche prevista dal piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2026/2027. Il testo dell'ordinanza non specifica i singoli motivi di legittimità dedotti né le censure articolate contro la delibera.

La decisione

Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha respinto la domanda cautelare di sospensione dell'efficacia della delibera regionale. In sede cautelare ha ritenuto prevalente l'interesse pubblico all'attuazione del piano di dimensionamento della rete scolastica, richiamando quanto già affermato dal Consiglio di Stato nell'ordinanza n. 4187 del 19 novembre 2025. Non è stata definita la domanda di annullamento nel merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti, in considerazione delle circostanze del caso concreto.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo; l'istanza di sospensione è stata respinta.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la sospensione di un atto di programmazione del dimensionamento della rete scolastica può essere negata quando il giudice ritenga prevalente l'interesse pubblico all'attuazione del piano, anche alla luce di precedenti valutazioni cautelari del Consiglio di Stato sulla medesima materia.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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