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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28618/2025 del 29/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia riguarda l'azione revocatoria fallimentare proposta dalla curatela per ottenere la declaratoria di inefficacia delle rimesse effettuate dalla società poi fallita su un rapporto bancario nell'anno anteriore al fallimento, per un importo complessivo di euro 76.664,35, con conseguente condanna della banca alla restituzione della somma. I giudici di merito hanno ritenuto che i versamenti avessero natura solutoria, in quanto il rapporto non era assistito da una vera e propria apertura di credito capace di escludere la copertura del conto, ma da un diverso assetto negoziale (castelletto di sconto/fido per smobilizzo crediti). La banca ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 67, comma 2, l.f., sostenendo che la società aveva operato sempre entro gli affidamenti concessi e che quindi le rimesse non erano revocabili perché meramente ripristinatorie della provvista, non solutorie; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., lamentando che la Corte d'appello non avrebbe esaminato le censure rivolte alla CTU, avrebbe acriticamente aderito alla relazione del consulente tecnico e avrebbe omesso una reale delibazione anche sulla scientia decoctionis, che la banca contestava come insussistente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le doglianze che miravano a rimettere in discussione accertamenti di fatto già compiuti dai giudici di merito, rilevando che la sentenza impugnata aveva qualificato il rapporto come castelletto di sconto/fido per smobilizzo crediti, distinto dall'apertura di credito, e aveva quindi correttamente affermato il carattere solutorio delle rimesse affluite su conto passivo oltre il limite di affidamento. Ha inoltre giudicato inammissibili o manifestamente infondati i rilievi sulla natura bilanciata delle operazioni e sulla scientia decoctionis, perché diretti a sollecitare un nuovo apprezzamento del merito. Quanto al vizio di motivazione, la Corte ha escluso la motivazione apparente, osservando che il giudice d'appello aveva espresso un giudizio di fatto, seppur sintetico, fondato sulle risultanze della CTU; ha anche rilevato che il ricorso non era autosufficiente nel riportare specificamente le critiche mosse alla consulenza. La decisione è stata confermata con condanna della ricorrente alle spese e, poiché la sentenza è stata resa in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., con applicazione dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e conseguente condanna anche al pagamento di una somma ulteriore in favore della controparte e di una somma a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 2, legge fallimentare

    In tema di revocatoria fallimentare, le rimesse su conto passivo sono revocabili se hanno carattere solutorio; nel caso di castelletto di sconto o fido per smobilizzo crediti non sussiste la copertura tipica dell'apertura di credito, sicché i versamenti possono essere considerati solutori quando il cliente abbia sconfinato dal limite di affidamento.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza non consenta di individuare la ratio decidendi o sia fondata su affermazioni astratte prive di effettivo giudizio di fatto; non ricorre quando, anche sinteticamente, il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, richiamando la CTU e le risultanze istruttorie.

  • art. 380-bis c.p.c.

    comma 1; comma 2; comma 3

    La decisione conforme alla proposta anticipata consente l'applicazione del regime sanzionatorio richiamato dal comma 3, con effetti anche ai fini delle conseguenze economiche del ricorso infondato o inammissibile.

  • art. 96 c.p.c.

    In caso di definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte applica la disciplina della responsabilità aggravata e può condannare la parte soccombente al pagamento di una somma equitativa in favore della controparte e di una ulteriore somma a favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di revocatoria fallimentare, i versamenti effettuati su un rapporto bancario sono revocabili quando assumono funzione solutoria, mentre restano fuori dalla revocatoria solo le rimesse meramente ripristinatorie di una provvista realmente disponibile in presenza di un'apertura di credito efficace e non esaurita.
  • Il castelletto di sconto o il fido per smobilizzo crediti non equivalgono, di per sé, a una apertura di credito: non attribuiscono al cliente la disponibilità immediata di una somma, ma obbligano la banca ad accettare, entro un limite predeterminato, lo sconto dei titoli presentati; perciò le rimesse sul conto di corrispondenza possono avere natura solutoria.
  • La deduzione del vizio di motivazione apparente è infondata quando la sentenza impugnata, pur in modo sintetico, espliciti il percorso logico decisorio e richiami le fonti del convincimento, anche mediante adesione alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
  • Nel ricorso per cassazione, chi censura l'adesione del giudice alla CTU deve rispettare il principio di autosufficienza, trascrivendo o riportando in modo specifico i passaggi contestati della consulenza e le critiche mosse in precedenza, così da consentire il controllo di legittimità.
  • Le doglianze che mirano a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, della CTU o degli indici presuntivi della scientia decoctionis sono inammissibili in cassazione quando sollecitano un riesame del merito già effettuato dai giudici di fatto.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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