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Ordinanza

Ordinanza n. 193/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 22318/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202509673

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelarealtro

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'azienda sanitaria ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio e ha chiesto, in via cautelare incidentale, la sospensione della sua efficacia. Il gravame poneva, tra l'altro, dubbi sul radicamento della giurisdizione amministrativa in relazione a una clausola contrattuale sulla revisione dei prezzi, definita dal giudice non perspicua. Le questioni dedotte sono state ritenute meritevoli di approfondimento nella fase di merito. L'appellante ha inoltre prospettato un periculum in mora connesso al rischio che l'amministrazione desse impulso all'istruttoria sull'istanza, ma tale pregiudizio è stato ritenuto non apprezzabile ai fini cautelari.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia della sentenza del TAR. Pur rilevando che le questioni prospettate, inclusi i dubbi sulla giurisdizione amministrativa derivanti dalla clausola contrattuale sulla revisione prezzi, richiedono un approfondimento nel giudizio di merito, il Collegio ha ritenuto insussistente un periculum in mora cautelarmente rilevante, poiché il pregiudizio dedotto si sarebbe sostanziato nel mero impulso all'istruttoria amministrativa sull'istanza. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La norma è richiamata quale base processuale della domanda cautelare in appello; l'istanza è stata respinta per l'assenza di un pregiudizio grave e attuale rilevante in sede cautelare.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, la circostanza che le questioni dedotte, anche attinenti al radicamento della giurisdizione amministrativa, richiedano approfondimenti propri della fase di merito non impone l'accoglimento della sospensiva, se manca un periculum in mora concretamente apprezzabile.
  • Il mero impulso dell'istruttoria amministrativa relativa a un'istanza, in assenza della prospettazione di un pregiudizio ulteriore, concreto e attuale, non integra di per sé un periculum in mora idoneo a giustificare la sospensione cautelare dell'efficacia della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareRiparto di giurisdizione

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